Sentenza n. 5036/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 13 novembre 2025. La ricorrente lamentava quindi l’inerzia dell’Amministrazione rispetto alla richiesta di convocazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Non è stata pronunciata una condanna dell’Amministrazione a provvedere, poiché il procedimento era stato ormai attivato. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche considerando l’elevato numero di istanze. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento ha determinato il venir meno della controversia.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali della ricorrente mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento o l’adozione di un atto che attivi il procedimento richiesto può integrare pieno soddisfacimento della pretesa, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., anche senza che sia stato ancora adottato il provvedimento finale richiesto.
- La compensazione delle spese nel giudizio avverso il silenzio può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia tra la presentazione dell’istanza e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, valutato anche in rapporto al numero complessivo di istanze da essa gestite.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato sostenuto dal ricorrente.
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