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Sentenza

Sentenza n. 452/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato protocollo P-FR/L/Q/2023/103256, emesso in data 24/02/2025 dallo SUI di Frosinone ed in pari data notificato a mezzo comunicazione sul portale SUI.

Giustizia amministrativa202500336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato per sopravvenuto accertamento di carenze documentali e di elementi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo, con un’unica articolata censura, la violazione degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies della l. 241/1990, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 5 del d.lgs. 286/1998, nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione non avrebbe esaminato la documentazione trasmessa via PEC in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento; che la revoca, sostanzialmente qualificabile come annullamento d’ufficio, avrebbe richiesto l’indicazione di uno specifico interesse pubblico e la comparazione con l’interesse privato; e che non sarebbero stati considerati gli elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la regolarità sostanziale della posizione. L’amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività dei depositi documentali effettuati dalle parti in prossimità dell’udienza, disponendone lo stralcio ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della revoca. Ha ritenuto che l’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022, configuri una disciplina speciale: il nulla osta può essere rilasciato entro trenta giorni anche senza la previa acquisizione delle informazioni relative agli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, ma il successivo accertamento di tali elementi impone la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso. La revoca è quindi un atto vincolato, distinto sia dalla revoca ex art. 21-quinquies sia dall’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, e non richiede la dimostrazione di un interesse pubblico ulteriore né la comparazione con l’interesse del destinatario. Nel caso concreto, la comunicazione di avvio aveva indicato numerose carenze documentali, tra cui l’assenza del DURC, della proposta contrattuale, dell’autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale e della verifica presso il centro per l’impiego, nonché la sostituzione o illeggibilità di altri documenti. Il ricorrente non ha dimostrato quale documentazione fosse allegata alla PEC del 7 febbraio 2025 e i documenti prodotti in giudizio non risultavano trasmessi all’amministrazione nel procedimento né erano comunque idonei a superare tutte le carenze rilevate. Il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato in relazione ai presupposti della disciplina speciale. È stata respinta anche la censura riferita all’art. 5 del d.lgs. 286/1998, perché tale disposizione riguarda il permesso di soggiorno e non la revoca del nulla osta, oltre che per l’indeterminatezza delle sopravvenienze asseritamente non valutate. Le spese, pari a 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale; al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

    La disposizione introduce una fattispecie speciale di revoca vincolata: il nulla osta può essere rilasciato prima del completamento dell’istruttoria, ma il successivo accertamento degli elementi ostativi impone la revoca senza necessità di una valutazione dell’interesse pubblico o di una comparazione degli interessi.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Individuano gli elementi ostativi il cui successivo accertamento, nell’ambito della disciplina speciale applicata, determina la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso.

  • art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241

    La revoca prevista dall’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 è distinta dalla revoca generale disciplinata dalla legge sul procedimento amministrativo e non ne segue il relativo paradigma.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    La revoca speciale del nulla osta non costituisce annullamento d’ufficio e non richiede, pertanto, ragioni di interesse pubblico né una valutazione comparativa degli interessi.

  • art. 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La disposizione, relativa al rilascio del permesso di soggiorno e agli elementi sopravvenuti rilevanti per tale procedimento, non è applicabile alla diversa fattispecie della revoca del nulla osta al lavoro.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito di documenti è perentorio; la documentazione depositata oltre la scadenza non può essere utilizzata ai fini della decisione e deve essere stralciata dal fascicolo.

Massime di principio

  • Quando il nulla osta al lavoro subordinato è stato rilasciato in base a una disciplina speciale che consente di definirlo entro un termine breve anche senza il completamento dell’acquisizione delle informazioni ostative, il successivo accertamento degli elementi ostativi previsti dalla legge impone la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso.
  • La revoca del nulla osta prevista dall’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 costituisce un provvedimento vincolato e non una revoca ex art. 21-quinquies o un annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990; non sono quindi richieste né la dimostrazione di un interesse pubblico ulteriore né la comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
  • Nel giudizio sulla revoca speciale del nulla osta, il destinatario deve dimostrare in modo specifico che la documentazione trasmessa durante il procedimento abbia superato le carenze contestate; la mera ricevuta di invio di una PEC, priva dell’indicazione o della prova del contenuto allegato, non dimostra l’effettiva produzione documentale.
  • La disciplina dell’art. 5 d.lgs. 286/1998, concernente il permesso di soggiorno, non è applicabile alla diversa fattispecie della revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022.
  • I documenti depositati oltre il termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. devono essere espunti dal fascicolo e non possono essere valutati ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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