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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 1484 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della decisione della CTR che aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo illegittima la Delibera comunale n. 44/2006 istitutiva della TIA per i periodi 2006-2009, con la tesi che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 (29.4.2006), la TIA prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 non era più applicabile e solo i Comuni che avevano deliberato il passaggio alla TIA prima del 29.4.2006 potevano proseguirne l'applicazione. In Cassazione L.A. S.p.a. deduce violazione di norme (art. 238 comma 11 D.Lgs. 152/2006) e omesso esame del principio nomofilattico richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4756/2013.

La decisione

Il ricorso di L.A. S.p.a. è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 (29.4.2006), la TIA1 prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 è stata soppressa e non può residuare un regime transitorio utile a legittimare nuove delibere comunali di passaggio alla TIA adottate successivamente a tale data. Sono continuativamente applicabili solo le discipline regolamentari e i provvedimenti attuativi già vigenti adottati anteriormente; la Delibera comunale impugnata è dunque illegittima nella parte in cui ha istituito il passaggio dopo la soppressione normativa. Le spese sono compensate fra le parti; la Corte dà atto degli adempimenti relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49

    prevedeva la soppressione della TARSU a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio disciplinato dal regolamento

    Istituiva la TIA1 come sostituto della TARSU e prevedeva un regime transitorio la cui durata dipendeva dal grado di copertura dei costi; non attribuiva ultrattività indefinita dopo una successiva abrogazione.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11

    regime transitorio con termini di 7/8 anni per il raggiungimento della piena copertura dei costi

    Ha fissato il regime transitorio operativo per l'applicazione della TIA1 e i termini minimi di durata che, tuttavia, sono stati interrotti dalla successiva riforma del 2006.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 1

    La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11

    Ha disposto la soppressione della TIA1 con efficacia dall'entrata in vigore del decreto, determinando la cessazione del regime transitorio relativo alla disciplina precedente.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 11

    Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti

    Ha previsto una salvaguardia limitata: continuano ad applicarsi le discipline regolamentari e gli atti attuativi già vigenti, ma non è consentito adottare nuove deliberazioni per passare alla TIA1 dopo l'entrata in vigore del decreto.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i

    i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto

    Conferma la continuità operativa limitata dei provvedimenti attuativi già esistenti fino all'entrata in vigore dei nuovi atti attuativi previsti dal codice ambientale.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (richiamato)

    istituzione della TARSU (art. 58 e ss.)

    Normativa antecedente rispetto alla riforma del 1997; utile per ricostruire la successione normativa ma superata dalla disciplina successive ove abrogata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (richiamato)

    Norma procedurale richiamata per gli effetti sul contributo unificato in sede di legittimità; la Corte rileva la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una norma sopprime un tributo e prevede una salvaguardia per le discipline regolamentari vigenti, tale salvaguardia riguarda solo le regolamentazioni e i provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore; non autorizza nuove deliberazioni successive alla soppressione.
  • Se la disciplina di transizione è stata interrotta o soppressa da una successiva riforma, non può essere invocata una ultrattività del regime transitorio in assenza di chiara volontà legislativa in tal senso.
  • In presenza di mancata emanazione di provvedimenti attuativi successivi, gli enti possono continuare ad applicare regolamenti e atti già vigenti, ma non possono introdurre ex novo il sistema ormai abrogato o sopresso.
  • In contenziosi su cambiamenti normativi complessi e con giurisprudenza oscillante, i tribunali possono compensare le spese processuali per le oggettive incertezze interpretative.
  • Chi contesta la legittimità di atti comunali adottati in prossimità di una riforma normativa deve verificare rigorosamente la data di adozione dell'atto rispetto alla data di entrata in vigore della norma soppressiva e documentare se l'atto rientri nelle discipline regolamentari previamente vigenti.

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