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Sentenza

Sentenza n. 90/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di aggiornamento e contestuale revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Bergamo ha respinto l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ne ha disposto la revoca, fondandosi su una sentenza di condanna per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi e su un decreto penale di condanna per tentata frode in commercio in concorso. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 9, commi 4 e 7, 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 3 Cost., nonché eccesso di potere per difetto o erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che l'Amministrazione avesse applicato un automatismo ostativo derivante dalle condanne penali, senza accertare in concreto l'attualità della pericolosità sociale e l'effettiva minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Ha inoltre lamentato l'omessa valutazione della durata del soggiorno, dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo e richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 sull'illegittimità dell'automatica preclusione collegata alla condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per carenza e inadeguatezza dell'istruttoria, difetto di motivazione e manifesta ingiustizia, sostenendo che il provvedimento non avesse considerato la tutela rafforzata spettante ai soggiornanti di lungo periodo, il tempo trascorso dai fatti, la condotta successiva, l'inserimento economico e lavorativo, la titolarità di un'impresa con oltre 20 dipendenti e i legami familiari, in particolare con le figlie minori.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha interpretato l'art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998 nel senso che la revoca del permesso UE di lungo periodo presuppone che siano venute meno le condizioni per il rilascio, compresa l'effettiva pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Le condanne per i reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p. costituiscono elementi da considerare, ma non determinano alcun automatismo né vincolano l'esercizio del potere amministrativo. Occorre uno scrutinio attuale e concreto della pericolosità, fondato sulla natura e gravità dei fatti e accompagnato dalla valutazione della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto, il Questore aveva fondato diniego e revoca unicamente sull'esistenza delle condanne, senza valutare autonomamente la loro concreta gravità, la modesta entità delle pene, il soggiorno in Italia dal 2012, l'attività imprenditoriale e le fonti di reddito, nonché i legami familiari con le figlie minori. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per automatismo, difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. L'Amministrazione dovrà riaprire il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e concluderlo con un provvedimento espresso nei successivi 30 giorni. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate alle spese, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche […] di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

    La disposizione impone una valutazione attuale e concreta della pericolosità sociale; le condanne penali sono elementi valutabili ma non producono automatismi. Devono inoltre essere considerati durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998

    c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4

    La revoca del permesso UE di lungo periodo è possibile quando vengano meno le condizioni previste per il rilascio, ma richiede l'accertamento concreto della pericolosità sociale e la considerazione delle condizioni personali e sociali dell'interessato.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura contro l'automatismo fondato sui precedenti penali; la decisione valorizza, in ogni caso, la necessità di una valutazione concreta e non automatica.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente con riguardo alla necessità di valutare la situazione concreta dello straniero e gli elementi personali e familiari rilevanti.

  • art. 380 c.p.p.

    Le condanne per i reati rientranti nell'ambito della disposizione costituiscono elementi da considerare nella valutazione della pericolosità, senza determinare automaticamente il diniego o la revoca.

  • art. 381 c.p.p.

    Le condanne per delitti non colposi rientranti nell'ambito della disposizione possono essere valutate ai fini della pericolosità, ma non comportano un automatismo ostativo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla censura di irragionevolezza e automatismo; il TAR accoglie la doglianza sostanziale concernente la necessità di una valutazione individualizzata.

  • sentenza Corte costituzionale n. 88/2023

    Richiamata quale precedente contrario all'automatica preclusione al rinnovo del titolo di soggiorno derivante dalla condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata sul venir meno delle condizioni per il rilascio, richiede un accertamento attuale e concreto della pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
  • Le condanne penali, anche quando riferibili ai reati indicati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., costituiscono elementi da ponderare ma non determinano automaticamente il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
  • Nel valutare la pericolosità del titolare di un permesso UE di lungo periodo, l'Amministrazione deve considerare e motivare specificamente la natura e la concreta gravità dei fatti, il tempo trascorso, la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato.
  • È illegittimo il provvedimento che neghi l'aggiornamento e revochi il permesso UE di lungo periodo limitandosi a richiamare precedenti penali, senza una valutazione individualizzata della pericolosità sociale e delle condizioni personali e familiari dello straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodoDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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