Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36767/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto esente da imposta di bollo e da tassa ipotecaria, e soggetta all'imposta ipotecaria in misura fissa di 50,00 euro, la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità collegata a una compravendita di immobile proveniente da successione. L'Agenzia denunciava che la trascrizione dell'accettazione tacita non rientra nel regime di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23/2011 (il quale opera solo per gli "atti assoggettati all'imposta" di cui ai commi 1 e 2) e che, pertanto, la formalità deve essere assoggettata alla tassazione ordinaria (imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e imposta di bollo nelle misure previste dalle tariffe vigenti, ivi compreso l'aumento a 200,00 euro previsto dall'art. 26 d.l. n. 104/2013).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'ambito di operatività dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23/2011 sia limitato agli atti traslativi a titolo oneroso espressamente indicati nei commi 1 e 2 (per i quali opera il regime di assorbimento e la misura fissa di 50 euro per imposte ipotecaria e catastale). La Corte ha escluso che l'accettazione tacita dell'eredità costituisca, di per sé, un atto "direttamente consequenziale" al trasferimento oneroso assimilabile a quelli contemplati dall'art. 10, comma 1-2, e dunque ha ritenuto applicabili le regole ordinarie di tassazione alla trascrizione dell'accettazione tacita; di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e la causa decisa nel merito con rigetto del ricorso del contribuente. Spese processuali a carico del resistente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3

    Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto o i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.

    Il regime di "assorbimento" e la misura fissa di 50 euro per imposta ipotecaria/catastale si applicano solo agli atti traslativi onerosi indicati nei commi 1 e 2 (e alle formalità direttamente conseguenti a quegli atti). Non si estende a formalità non rientranti nello schema normativo (es.: la trascrizione dell'accettazione tacita quando questa non costituisce un atto traslativo oneroso).

  • art. 26, comma 1 e comma 2, d.l. n. 104 del 2013 (conv. la I. n. 128/2013)

    Ha modificato il regime previsto dall'art. 10 d.lgs. 23/2011 sostituendo l'esenzione integrale con la misura fissa di 50 euro per imposte ipotecaria e catastale e ha elevato taluni importi fissi (es.: aumento della misura precedente a 200 euro per determinate ipotesi).

  • codice civile, art. 2648

    Disciplina le trascrizioni relative all'accettazione dell'eredità: prevede la trascrizione per l'accettazione espressa (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) e la possibiilità di richiedere la trascrizione basandosi su atti che dimostrino accettazione tacita solo se risultano da sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata/accertata. Questo profilo evidenzia la differenza tra la qualità di erede e l'atto dispositvo traslativo.

  • codice civile, artt. 475, 476, 485, 2650, 2657, 2643

    Art. 475-476 e 485 regolano l'accettazione (espressa e tacita) e le sue conseguenze; art. 2650 riguarda la continuità delle trascrizioni; art. 2657 definisce il "titolo" idoneo alla trascrizione; art. 2643 elenca i diritti la cui trascrizione è prevista. La Corte ha ricondotto l'analisi alla distinzione tra acquisto mortis causa (qualità di erede) e negozio dispositvo traslativo, rilevando che l'accettazione tacita non costituisce automaticamente un "titolo" di trascrizione assimilabile agli atti trasferitivi onerosi.

  • d.lgs. n. 347 del 1990 (testo unico imposte ipotecarie e catastali), artt. 2 e 6

    Indicano la base imponibile e le regole per le imposte ipotecaria e catastale e prevedono l'obbligo del pubblico ufficiale di curare la trascrizione per gli atti da lui ricevuti/autenticati entro termini prefissati; non estendono il regime di favore a formalità diverse dagli atti traslativi onerosi.

  • d.p.r. n. 131 del 1986, art. 1 Tariffa, Parte prima

    Individua le tipologie di trasferimenti immobiliari (con relative aliquote di registro 2%, 9%, ecc.) che costituiscono la categoria di atti ai quali l'art. 10 d.lgs. 23/2011 si riferisce; la misura minima di tassazione (1000 euro) caratterizza il perimetro degli atti soggetti al regime speciale.

  • d.p.r. n. 642 del 1972, Tariffa Parte prima, art. 3 comma 2-bis

    Prevede imposte e tasse dovute per formalità come la tassa ipotecaria e l'imposta di bollo nelle ipotesi ordinarie; tali voci tornano applicabili quando la formalità non rientra nel regime di assorbimento dell'art. 10 d.lgs. 23/2011.

Massime di principio

  • Il regime di esenzione/assorbimento e la misura fissa di 50 euro per imposte ipotecaria e catastale previsti dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23/2011 si applicano esclusivamente agli atti traslativi onerosi indicati nei commi 1 e 2 e alle formalità direttamente conseguenti a tali atti; non si estendono automaticamente ad ogni formalità collegabile logicamente a un atto rogato.
  • La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità non è in generale assimilabile a un atto traslativo oneroso e non costituisce, di per se stessa, un "titolo" idoneo alla trascrizione nella stessa accezione cui si riferisce l'art. 10 d.lgs. 23/2011; pertanto, salvo che il caso concreto configuri un atto traslativo rientrante nei commi 1-2, la formalità è soggetta alla tassazione ordinaria (imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e imposta di bollo secondo le tariffe vigenti).
  • Le norme agevolative o esonerative in materia tributaria vanno interpretate in modo restrittivo: non è ammissibile applicazione estensiva o analoga dell'esenzione prevista per categorie di atti diverse da quelle espressamente contemplate dalla legge.
  • Per ottenere la trascrizione basata su atti che attestano un'acquisto per accettazione tacita, è necessario che il titolo da cui si desume l'accettazione sia documentabile nei modi indicati dall'art. 2648 c.c. (sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata/accertata); altrimenti la pubblicità immobiliare richiede un atto idoneo che costituisca titolo di trascrizione.
  • Nella pratica operativa: se l'atto registrato è un trasferimento oneroso rientrante nell'art. 10 commi 1-2, le formalità direttamente connesse beneficiano dell'assorbimento e della misura fissa di 50 euro; in tutte le altre ipotesi, predisporre l'adempimento sapendo che si applicheranno le imposte/tasse ordinarie (es. 200 euro per l'imposta ipotecaria ove previsto, tassa ipotecaria e bolli).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.