Cassazione Penale, Ordinanza n. 03542/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 marzo 2025. Dal testo emerge che la decisione di merito riguardava un reato collegato all'introduzione in carcere di sostanza stupefacente. L'unico motivo dedotto è stato ritenuto dalla Corte di cassazione affetto da genericità assoluta: il ricorso non confrontava in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata, non indicava quali fossero i pretesi vizi della motivazione, né spiegava rispetto a quali punti decisivi la sentenza d'appello sarebbe stata erronea. La Corte ha invece rilevato che il giudice di appello aveva congruamente motivato sia sull'accertamento del reato sia sulle finalità dell'introduzione della sostanza stupefacente in carcere.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera affermazione di vizi argomentativi, non accompagnata dall'indicazione dei punti decisivi contestati, integra genericità assoluta.
- La genericità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità quando non vengono chiarite le ragioni per cui la motivazione di merito sarebbe viziata e non si individuano gli specifici passaggi della decisione censurati.
- Quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo congruo sull'accertamento del reato e sulla finalità della condotta contestata, il ricorso che non si confronti con tale ratio è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativamente determinata dalla Corte.
Come è indicizzato
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