Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12727/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena (2 anni) concessa con sentenza irrevocabile, subordinata al pagamento di una provvisionale alle persone offese. Le censure principali erano: 1) violazione del diritto al contraddittorio e mancato rinvio dell'udienza per l'esame di informazioni reddituali e patrimoniali acquisite dalla Guardia di Finanza; 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la possibilità di adempiere all'obbligo di pagamento; 3) errata applicazione/interpretazione dell'art. 165 c.p. e, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale di tale norma per presunto contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. e l'art. 7 CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la scelta del giudice dell'esecuzione di non rinviare l'udienza, poiché in sede camerale possono essere acquisite informazioni senza le formalità dell'art. 190 c.p.p. purché sia garantito il contraddittorio; dal verbale risultava che la nota della Guardia di Finanza era stata acquisita in udienza e la difesa ha potuto dedurre. Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato che sussisteva una situazione di obiettiva difficoltà ma non una assoluta impossibilità di adempiere: il condannato non aveva accantonato somme nei sette anni successivi alla sentenza e le manifestazioni reddituali emerse dalla Guardia di Finanza consentivano, almeno parzialmente, di soddisfare la provvisionale. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p. è stata ritenuta manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    La norma che subordinail beneficio della sospensione condizionale al rispetto degli obblighi civili è interpretata in modo compatibile con Costituzione e CEDU: la revoca è possibile se non sussiste una assoluta impossibilità di adempiere; il giudice deve valutare impossibilità vs. estrema difficoltà e l'esigibilità della prestazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente per censurare nullità, motivazione e violazioni di legge

  • art. 127, comma 2 in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in tema di motivazione e contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondata la censura in quanto non v'è norma che imponga rinvio per esame di informazioni acquisite dal giudice dell'esecuzione

  • art. 190 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che il procedimento camerale è scarsamente formale e non richiede l'osservanza delle regole di ammissione della prova dell'art. 190, pur nel rispetto della libertà morale e del contraddittorio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 3 Cost., art. 25 Cost., art. 7 CEDU

    Richiami costituzionali e convenzionali proposti dal ricorrente per censurare l'applicazione dell'art.165; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione adottata sia compatibile con questi principi e che la questione di legittimità sia manifestamente infondata

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale il giudice può acquisire informazioni d'ufficio senza le formalità previste per l'ammissione della prova, purché sia garantito il contraddittorio; la difesa deve insistere in udienza se chiede un rinvio
  • La revoca della sospensione condizionale subordinata all'adempimento di obblighi civili è legittima salvo che il giudice accerti una assoluta impossibilità di adempiere; la mera difficoltà economica non è sufficiente se vi sono indizi di disponibilità o di mancato impegno del condannato
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare la valutazione tra impossibilità ed estrema difficoltà, tenendo conto dell'esigibilità della prestazione e della ragionevolezza dell'obbligo imposto
  • Le questioni di legittimità costituzionale dell'art.165 c.p. sono difficili da accogliere quando la norma viene interpretata in modo compatibile con gli articoli costituzionali e con la CEDU
  • Per la difesa è essenziale documentare in modo concreto lo stato di indigenza o l'assoluta impossibilità di adempiere (prove reddituali/ patrimoniali) e richiedere esplicitamente in udienza ogni rinvio necessario per il contraddittorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.