Regolamento (UE) 2024/1045
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1045 della Commissione, del 9 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di nichel nei prodotti alimentari e per quanto riguarda alcuni riferimenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico del regolamento (CE) n. 333/2007 per allinearlo al nuovo regime sui contaminanti introdotto dal regolamento (UE) 2023/915, con particolare attenzione al nichel negli alimenti. Le modifiche riguardano sia l'articolo 1, sia l'allegato tecnico sui metodi di campionamento, preparazione e prestazione analitica, includendo criteri specifici per il nichel. Vengono inoltre sostituiti numerosi riferimenti al vecchio regolamento (CE) n. 1881/2006 e al regolamento (CE) n. 882/2004 con i corrispondenti riferimenti aggiornati ai regolamenti vigenti.
Modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 aggiornando metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di nichel in alcuni alimenti e adeguando i riferimenti al regolamento (UE) 2023/915 e al regolamento (UE) 2017/625.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sui tenori di alcuni contaminanti negli alimenti, in particolare piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico e totale, nichel, 3-MCPD, esteri del 3-MCPD, esteri glicidilici degli acidi grassi, IPA, perclorato e acrilammide. Riguarda i metodi di campionamento, preparazione dei campioni e analisi di laboratorio utilizzati dalle autorità competenti nell'Unione europea per verificare il rispetto dei tenori massimi previsti dal regolamento (UE) 2023/915; richiama anche, senza pregiudicarne l'applicazione, il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali. È obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Modifica del regolamento (CE) n. 333/2007 sui metodi di campionamento e analisi per i contaminanti alimentari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1045 interviene sul regolamento (CE) n. 333/2007 per adeguarne il testo al nuovo quadro sui tenori massimi di contaminanti negli alimenti introdotto dal regolamento (UE) 2023/915. La finalità dichiarata è rafforzare l'affidabilità e la coerenza dei controlli ufficiali, con particolare attenzione al nichel e ai riferimenti normativi divenuti obsoleti.
Contesto normativo e finalità
La Commissione evidenzia che il regolamento (CE) n. 333/2007 disciplina i metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale degli oligoelementi e dei contaminanti da processo nei prodotti alimentari. Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2023/915, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1881/2006 e sostituito il quadro dei tenori massimi dei contaminanti, diversi rinvii del regolamento (CE) n. 333/2007 risultavano non più perfettamente allineati; per questo motivo viene effettuato un aggiornamento puntuale dei riferimenti e delle prescrizioni tecniche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai controlli ufficiali sui tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico e totale, nichel, 3-MCPD, esteri del 3-MCPD, esteri glicidilici degli acidi grassi, IPA e perclorato, nonché al controllo dell'acrilammide. Il rinvio principale è ai livelli massimi fissati nelle parti 3, 5 e 6 dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/915 e alle misure sul controllo dell'acrilammide del regolamento (UE) 2017/2158. Il regolamento lascia espressamente impregiudicato il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali.
Modifiche all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 333/2007
L'articolo 1 è sostituito integralmente. La nuova formulazione chiarisce che il campionamento e l'analisi dei contaminanti elencati devono essere eseguiti conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007. Il testo aggiorna anche il perimetro dei contaminanti richiamando in modo esplicito il regolamento (UE) 2023/915 e confermando che la disciplina tecnica del regolamento 333/2007 opera senza incidere sulle regole generali dei controlli ufficiali stabilite dal regolamento (UE) 2017/625.
Aggiornamento delle prescrizioni tecniche nell'allegato
L'allegato è modificato in più punti per rafforzare le garanzie di rappresentatività del campione, di assenza di contaminazione secondaria e di correttezza analitica. Le precauzioni generali impongono che il campione di laboratorio sia rappresentativo e omogeneo, che si utilizzi la parte intera cui si applica il tenore massimo e, per i prodotti diversi dai pesci, che tutto il materiale campionato sia usato per la preparazione del campione di laboratorio. Per i pesci, tutto il materiale deve essere omogeneizzato e solo una parte rappresentativa del campione omogeneizzato può essere destinata alle analisi.
Quando il tenore massimo si applica alla materia secca, il contenuto di materia secca deve essere determinato su una parte del campione omogeneizzato con un metodo idoneo a misurarlo con precisione. Inoltre, il rispetto dei tenori massimi del regolamento (UE) 2023/915 deve essere accertato sulla base dei livelli riscontrati nei campioni di laboratorio.
Procedure specifiche per i metalli, con focus sul nichel
La sezione dedicata alle procedure specifiche per piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico e nichel viene riscritta. Il testo sottolinea che gli analisti devono evitare qualsiasi contaminazione durante la preparazione del campione e, se possibile, utilizzare apparecchiature e attrezzature prive dei metalli da determinare e realizzate con materiali inerti, come polipropilene o PTFE. La pulizia con acidi è indicata come misura utile per minimizzare il rischio di contaminazione; per le lame è comunque ammesso l'acciaio inossidabile di alta qualità.
Per lo stagno inorganico viene richiamata l'esigenza di assicurare la completa messa in soluzione di tutto il materiale, tenuto conto delle possibili perdite per idrolisi e formazione di idrossidi insolubili di stagno(IV). Per il nichel si evidenziano specifiche criticità di contaminazione se si usano attrezzature in acciaio inossidabile o ferro, con conseguente necessità, in tali casi, di ricorrere a strumenti in materiali speciali quali titanio, ceramica o agata.
Criteri di prestazione dei metodi di analisi
La tabella sui criteri di prestazione dei metodi analitici viene sostituita con una nuova formulazione riferita ai contaminanti interessati, inclusi piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico e totale e nichel. Sono confermati criteri di specificità senza interferenze di matrice o spettro, ripetibilità espressa come RSDr con HORRATr inferiore a 2, e riproducibilità espressa come RSDR con HORRATR inferiore a 2. Il recupero resta disciplinato dalle regole del punto D.1.2 e il LOD è pari a tre decimi del LOQ.
Per il LOQ sono fissate soglie differenziate in funzione del contaminante e del livello massimo applicabile. In particolare:
- per lo stagno inorganico, LOQ ≤ 10 mg/kg;
- per il piombo, con ML ≤ 0,02 mg/kg il LOQ deve essere ≤ ML, con 0,02 < ML < 0,1 mg/kg il LOQ deve essere ≤ due terzi del ML, e con ML ≥ 0,1 mg/kg il LOQ deve essere ≤ un quinto del ML;
- per cadmio e mercurio, con ML ≤ 0,02 mg/kg il LOQ deve essere ≤ due quinti del ML, con 0,02 < ML < 0,1 mg/kg il LOQ deve essere ≤ due quinti del ML, e con ML ≥ 0,1 mg/kg il LOQ deve essere ≤ un quinto del ML;
- per arsenico inorganico e arsenico totale, con ML ≤ 0,03 mg/kg il LOQ deve essere ≤ ML, con 0,03 < ML < 0,1 mg/kg il LOQ deve essere ≤ due terzi del ML, e con ML ≥ 0,1 mg/kg il LOQ deve essere ≤ due terzi del ML;
- per il nichel, con ML ≤ 0,3 mg/kg il LOQ deve essere ≤ ML, con 0,3 < ML < 0,6 mg/kg il LOQ deve essere ≤ due terzi del ML, e con ML ≥ 0,6 mg/kg il LOQ deve essere ≤ un terzo del ML.
Aggiornamento dei rinvii al regolamento (UE) 2023/915
Oltre alla sostituzione generale di ogni riferimento al regolamento (CE) n. 1881/2006 con il regolamento (UE) 2023/915, il testo effettua rinvii più precisi alle corrispondenti voci dell'allegato I del nuovo regolamento sui contaminanti. In particolare, alcuni riferimenti alle vecchie voci 4.1, 4.2 e 4.3 vengono riallineati ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/915, con adeguamento anche delle sottovoci da 4.3.1 a 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3.1 e 5.3.3.2, nonché da 4.2.1 a 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3.1 e 5.4.3.2.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previste ulteriori misure di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'ambito materiale dell'articolo 1
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 333/2007 è riscritto per stabilire che il campionamento e l'analisi per il controllo dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico, nichel, 3-MCPD, esteri del 3-MCPD, esteri glicidilici degli acidi grassi, IPA e perclorato, di cui alle parti 3, 5 e 6 dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/915, nonché il controllo dei tenori di acrilammide conformemente al regolamento (UE) 2017/2158, devono essere effettuati secondo l'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007, senza pregiudizio del regolamento (UE) 2017/625.
Modifiche tecniche all'allegato sui campionamenti e sulle analisi
L'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è aggiornato nelle sezioni relative alle precauzioni generali, alle procedure specifiche per piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico e nichel, e ai criteri di prestazione dei metodi analitici. Vengono precisate le modalità di omogeneizzazione, la determinazione della materia secca quando il tenore massimo si applica alla materia secca, e le cautele per evitare contaminazioni secondarie.
Criteri specifici per il nichel e altri metalli
Per il nichel, l'allegato richiama il rischio di contaminazione derivante da attrezzature in acciaio inossidabile o ferro e prescrive, ove necessario, l'uso di materiali speciali come titanio, ceramica o agata. Per lo stagno inorganico si insiste sulla necessità che tutto il materiale entri in soluzione; per gli altri metalli si ribadiscono requisiti di inerzia dei materiali e pulizia delle apparecchiature, con richiamo alla norma EN 13804:2013.
Criteri di prestazione dei metodi analitici
La tabella dei criteri di prestazione per i metodi di analisi è sostituita con una disciplina specifica per piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico e totale e nichel. Sono fissati requisiti di specificità, ripetibilità, riproducibilità, recupero, LOD pari a un decimo del LOQ, e valori di LOQ rapportati ai rispettivi livelli massimi (ML), con soglie differenziate per ciascun contaminante, incluso il nichel (ad esempio ML fino a 0,3 mg/kg, tra 0,3 e 0,6 mg/kg, e almeno 0,6 mg/kg).
Aggiornamento dei riferimenti normativi
Numerosi rinvii al regolamento (CE) n. 1881/2006 contenuti nel regolamento (CE) n. 333/2007 sono sostituiti con rinvii al regolamento (UE) 2023/915 e, ove necessario, con riferimenti più precisi alle voci corrispondenti dell'allegato I di tale regolamento (ad esempio punti 5.2, 5.3, 5.4 e relative sottovoci). Viene inoltre sostituito il riferimento al regolamento (CE) n. 882/2004 con quello al regolamento (UE) 2017/625.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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