Regolamento (UE) 2024/1038
Regolamento (UE) 2024/1038 della Commissione, del 9 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi delle tossine T-2 e HT-2 negli alimenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sui contaminanti alimentari fissando nuovi tenori massimi per la somma delle tossine T-2 e HT-2 in varie categorie di alimenti a base di cereali. La misura si fonda sui pareri EFSA e mira a rafforzare la tutela della salute pubblica, con particolare attenzione ai prodotti a base di avena, per i quali i livelli di occorrenza risultano più elevati. Sono inoltre previsti obblighi di comunicazione alla Commissione e all’EFSA sui progressi delle misure preventive e sui dati di occorrenza. È infine introdotto un regime transitorio per le scorte già legittimamente immesse sul mercato prima del 1o luglio 2024.
Modifica il regolamento (UE) 2023/915 introducendo tenori massimi per la somma delle tossine T-2 e HT-2 in specifiche categorie di alimenti e prevedendo obblighi di monitoraggio per avena e prodotti a base di avena.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti immessi sul mercato nell'Unione europea, in particolare ai cereali non trasformati, ai cereali destinati al consumatore finale, ai prodotti di macinazione, ai prodotti da forno, alla pasta alimentare, alle merende e ai cereali da colazione, nonché agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali destinati a tali categorie. Rilevano soprattutto le matrici a base di cereali e, in modo specifico, avena, orzo, granturco e frumento duro. Si applica dal 1o luglio 2024; gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima di tale data possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Restano esclusi o trattati diversamente alcuni prodotti, in particolare il riso e, per alcune voci, i chicchi di granturco destinati unicamente alla molitura ad umido.
Modifica del regolamento (UE) 2023/915 per i tenori massimi di tossine T-2 e HT-2 negli alimenti
Il regolamento della Commissione interviene sul quadro dei contaminanti alimentari già disciplinato dal regolamento (UE) 2023/915. La ratio è la tutela elevata della salute pubblica, alla luce dei pareri scientifici EFSA che hanno evidenziato l’esigenza di limitare l’esposizione alla somma delle tossine T-2 e HT-2, in particolare nei prodotti cerealicoli e, più in generale, nei prodotti a base di avena.
Contesto scientifico e finalità
I considerando richiamano la classificazione delle tossine T-2 e HT-2 come micotossine prodotte da specie di Fusarium e ricordano che l’EFSA ha dapprima fissato una dose giornaliera tollerabile di gruppo pari a 0,1 μg/kg di peso corporeo e, successivamente, una dose acuta di riferimento di gruppo pari a 0,3 μg/kg di peso corporeo, nonché una nuova DGT di gruppo pari a 0,02 μg/kg di peso corporeo per la somma delle tossine T-2 e HT-2 e delle forme modificate. Il regolamento dà atto che, sulla base dei dati di occorrenza, alcuni scenari di esposizione cronica superano i valori di riferimento, in particolare per lattanti, bambini nella prima infanzia e altri bambini, nonché per gli adolescenti.
Ambito dei nuovi tenori massimi
L’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 viene integrato con la voce 1.9 relativa alle tossine T-2 e HT-2. I limiti sono stabiliti, al momento, solo per la somma delle due tossine, in quanto i dati sulle forme modificate sono limitati e non esiste un metodo di analisi di uso ordinario per tali forme.
I tenori massimi riguardano diverse categorie di cereali e derivati:
- cereali non trasformati destinati alla prima trasformazione, con limiti differenziati per orzo, granturco, frumento duro e avena;
- cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, con valori distinti per avena e per orzo, granturco e frumento duro;
- prodotti di macinazione dei cereali, con una disciplina specifica per l’avena e la crusca;
- prodotti da forno, pasta alimentare, merende a base di cereali e cereali da colazione, con soglie più elevate per i prodotti a base prevalente di avena;
- alimenti per la prima infanzia, alimenti trasformati a base di cereali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia, nonché alimenti a fini medici speciali destinati alle medesime categorie, per i quali il limite è fissato a 10 μg/kg sulla materia secca.
Principali limiti quantitativi
Per i cereali non trasformati, il regolamento prevede in particolare:
- 50 μg/kg come limite generale per i chicchi di cereali non trasformati;
- 200 μg/kg per l’orzo da maltazione;
- 150 μg/kg per l’orzo non destinato alla maltazione;
- 100 μg/kg per granturco non trasformato e frumento duro non trasformato;
- 1 250 μg/kg per l’avena non trasformata con tegumento non commestibile.
Per i prodotti destinati al consumatore finale, i limiti principali sono:
- 20 μg/kg come soglia generale per cereali, prodotti di macinazione, prodotti da forno, pasta alimentare, merende a base di cereali e alcuni cereali da colazione, salvo le specifiche eccezioni;
- 100 μg/kg per l’avena immessa sul mercato per il consumatore finale;
- 50 μg/kg per orzo, granturco e frumento duro immessi sul mercato per il consumatore finale;
- 100 μg/kg per i prodotti di macinazione dell’avena, inclusa la crusca di avena;
- 50 μg/kg per la crusca di cereali diversi dall’avena e per i prodotti di macinazione del granturco;
- 100 μg/kg per i prodotti da forno contenenti almeno il 90 % di prodotti di macinazione dell’avena;
- 100 μg/kg per i fiocchi di avena;
- 50 μg/kg o 75 μg/kg per specifiche categorie di cereali da colazione, in funzione della composizione;
- 10 μg/kg per gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e per gli alimenti a fini medici speciali destinati a tali soggetti.
Il testo precisa inoltre alcune esclusioni rilevanti, tra cui il riso, e per talune voci i chicchi di granturco destinati unicamente alla molitura ad umido.
Obblighi di comunicazione e monitoraggio
Accanto alla disciplina dei limiti, il regolamento introduce un obbligo di reporting: gli Stati membri e le parti interessate devono comunicare alla Commissione, entro il 1o gennaio 2028, i risultati delle indagini svolte e i progressi realizzati nell’applicazione di misure preventive per ridurre la contaminazione da tossine T-2 e HT-2 nell’avena e nei prodotti a base di avena. Devono inoltre trasmettere periodicamente all’EFSA i dati di occorrenza su tali tossine in avena e prodotti a base di avena.
Regime transitorio e decorrenza
Per evitare effetti retroattivi su merci già immesse lecitamente sul mercato, gli alimenti elencati nell’allegato immessi prima del 1o luglio 2024 possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o luglio 2024, risultando direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) 2023/915
L’articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2023/915, inserendo nell’articolo 8 un nuovo paragrafo 5 e sostituendo, nell’allegato I, le disposizioni sui tenori massimi per le tossine T-2 e HT-2. Il riferimento tecnico è alla somma delle due tossine; i tenori massimi sono espressi in μg/kg e, secondo l’allegato, si riferiscono alle concentrazioni lower bound.
Obblighi di comunicazione su avena e prodotti a base di avena
Il nuovo articolo 8, paragrafo 5, impone agli Stati membri e alle parti interessate di comunicare alla Commissione, entro il 1o gennaio 2028, i risultati delle indagini e i progressi compiuti nell’attuazione delle misure preventive per ridurre la contaminazione da tossine T-2 e HT-2 nell’avena e nei prodotti a base di avena. Gli Stati membri e le parti interessate devono inoltre comunicare periodicamente all’EFSA i dati di occorrenza relativi a tali tossine in avena e prodotti a base di avena.
Tenori massimi per i cereali non trasformati
L’allegato I introduce il punto 1.9.1 con limiti per i cereali non trasformati immessi sul mercato per la prima trasformazione: 50 μg/kg per i chicchi di cereali non trasformati in generale, con esclusioni per granturco destinato alla molitura ad umido e riso; 200 μg/kg per l’orzo non trasformato destinato alla maltazione; 150 μg/kg per l’orzo non trasformato diverso da quello da maltazione; 100 μg/kg per granturco non trasformato e frumento duro non trasformato; 1 250 μg/kg per l’avena non trasformata con tegumento non commestibile. Per l’avena si chiarisce che il limite si applica ai chicchi con tegumento non commestibile.
Tenori massimi per cereali destinati al consumatore finale, prodotti di macinazione e derivati
L’allegato fissa 20 μg/kg per i cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, escluso il riso, con limiti specifici di 100 μg/kg per l’avena e 50 μg/kg per orzo, granturco e frumento duro. Per i prodotti di macinazione dei cereali il limite generale è 20 μg/kg, esclusi i prodotti di macinazione del riso; per i prodotti di macinazione dell’avena, inclusa la crusca di avena, il limite è 100 μg/kg, mentre per la crusca di cereali diversi dall’avena e i prodotti di macinazione del granturco il limite è 50 μg/kg.
Tenori massimi per prodotti da forno, cereali da colazione e alimenti per l’infanzia
Per i prodotti da forno, la pasta alimentare, le merende a base di cereali e i cereali da colazione il limite generale è 20 μg/kg, con esclusione dei prodotti a base di riso; la definizione di pasta alimentare è richiamata come pasta secca con contenuto d’acqua di circa il 12 %. Per i prodotti da forno contenenti almeno il 90 % di prodotti di macinazione dell’avena il limite è 100 μg/kg. Sono inoltre previsti 100 μg/kg per i fiocchi di avena, 50 μg/kg per taluni cereali da colazione con determinate percentuali di crusca e/o avena, e 75 μg/kg per cereali da colazione con una quota più elevata di prodotti di macinazione dell’avena e avena integrale. Per gli alimenti per la prima infanzia e gli alimenti trasformati a base di cereali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia, nonché per gli alimenti a fini medici speciali destinati a tali soggetti, il limite è 10 μg/kg sulla materia secca, con esclusione dei prodotti a base di riso.
Regime transitorio
Gli alimenti elencati nell’allegato e legalmente immessi sul mercato prima del 1o luglio 2024 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, consentendo lo smaltimento delle scorte già commercializzate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2024. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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