Sentenza del 25/09/2018 n. 6376 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Società di fatto - Rogiti privati - Prova - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata accolta e l'avviso di accertamento è stato dichiarato illegittimo, non essendo stata adeguatamente provata dall'amministrazione né l'esistenza della società di fatto ai fini IVA né la possibilità di applicare l'imposta di registro in presenza dell'assoggettamento dell'operazione all'IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo perché l'amministrazione finanziaria non ha fornito una prova sufficiente dell'esistenza di una società di fatto ai fini IVA. I rogiti privati richiamati dall'amministrazione risultavano diretti esclusivamente a finalità elusive o evasive delle imposte dirette e, pertanto, non erano idonei, da soli, a dimostrare l'esistenza di un'attività societaria rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, opera il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: quando un'operazione è soggetta a IVA, non può essere nuovamente assoggettata a imposta di registro in relazione al medesimo presupposto.
Norme richiamate
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Le operazioni soggette a IVA non possono essere assoggettate, per il medesimo presupposto, anche all'imposta di registro. L'applicazione di un tributo indiretto esclude l'applicazione concorrente dell'altro nei casi previsti dal sistema tributario.
Cassazione n. 9604/2017
Il precedente è richiamato a sostegno della necessità di una prova concreta dell'esistenza della società di fatto e della corretta applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Massime di principio
- L'amministrazione finanziaria non può desumere automaticamente l'esistenza di una società di fatto da meri atti privati o rogiti, soprattutto quando tali documenti perseguono finalità diverse dall'accertamento di un'attività economica comune ai fini IVA.
- Per provare una società di fatto occorre una valutazione complessiva di elementi concreti, quali conferimenti, partecipazione agli utili e alle perdite, gestione comune, esercizio congiunto dell'attività e rilevanza esterna del rapporto.
- La finalità eventualmente elusiva o evasiva di un atto non dimostra, da sola, l'esistenza di un soggetto societario ai fini IVA.
- Quando un'operazione è effettivamente soggetta a IVA, l'amministrazione deve rispettare il principio di alternatività e non può applicare anche l'imposta di registro sul medesimo presupposto, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
- Un avviso di accertamento fondato su una qualificazione giuridica non adeguatamente provata o sull'applicazione cumulativa di tributi indiretti incompatibili può essere contestato e dichiarato illegittimo.
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