Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/09/2018 n. 6376 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Società di fatto - Rogiti privati - Prova - Illegittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione del contribuente è stata accolta e l'avviso di accertamento è stato dichiarato illegittimo, non essendo stata adeguatamente provata dall'amministrazione né l'esistenza della società di fatto ai fini IVA né la possibilità di applicare l'imposta di registro in presenza dell'assoggettamento dell'operazione all'IVA.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo perché l'amministrazione finanziaria non ha fornito una prova sufficiente dell'esistenza di una società di fatto ai fini IVA. I rogiti privati richiamati dall'amministrazione risultavano diretti esclusivamente a finalità elusive o evasive delle imposte dirette e, pertanto, non erano idonei, da soli, a dimostrare l'esistenza di un'attività societaria rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, opera il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: quando un'operazione è soggetta a IVA, non può essere nuovamente assoggettata a imposta di registro in relazione al medesimo presupposto.

Norme richiamate

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Le operazioni soggette a IVA non possono essere assoggettate, per il medesimo presupposto, anche all'imposta di registro. L'applicazione di un tributo indiretto esclude l'applicazione concorrente dell'altro nei casi previsti dal sistema tributario.

  • Cassazione n. 9604/2017

    Il precedente è richiamato a sostegno della necessità di una prova concreta dell'esistenza della società di fatto e della corretta applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

Massime di principio

  • L'amministrazione finanziaria non può desumere automaticamente l'esistenza di una società di fatto da meri atti privati o rogiti, soprattutto quando tali documenti perseguono finalità diverse dall'accertamento di un'attività economica comune ai fini IVA.
  • Per provare una società di fatto occorre una valutazione complessiva di elementi concreti, quali conferimenti, partecipazione agli utili e alle perdite, gestione comune, esercizio congiunto dell'attività e rilevanza esterna del rapporto.
  • La finalità eventualmente elusiva o evasiva di un atto non dimostra, da sola, l'esistenza di un soggetto societario ai fini IVA.
  • Quando un'operazione è effettivamente soggetta a IVA, l'amministrazione deve rispettare il principio di alternatività e non può applicare anche l'imposta di registro sul medesimo presupposto, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
  • Un avviso di accertamento fondato su una qualificazione giuridica non adeguatamente provata o sull'applicazione cumulativa di tributi indiretti incompatibili può essere contestato e dichiarato illegittimo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.