Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 9126/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1256/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 1295/2024, pubblicata in data 03/07/2024 e notificata il 15/10/2024, passata in giudicato. Nonchè con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1256/2024 del Tribunale ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che l'ottemperanza di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario è disciplinata dall'art. 113, comma 2, c.p.a., che attribuisce la competenza al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata pronunciata dal Tribunale di Frosinone, la controversia rientra nella competenza territoriale della sezione staccata di Latina del TAR Lazio.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, ritenuta territorialmente competente in via inderogabile ai sensi degli artt. 113, comma 2, e 47 c.p.a. Il giudizio potrà essere riassunto dinanzi alla sede competente nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, compresa quella sulle spese di lite, è stata rimessa al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la decisione da eseguire.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR ubicata nel capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto conduce all'individuazione della sezione staccata di Latina quale sede competente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Individua i termini entro i quali il giudizio può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la relativa richiesta sarà valutata dal giudice competente.

Massime di principio

  • Quando l'ottemperanza è diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.
  • La competenza individuata dall'art. 113, comma 2, c.p.a. è territoriale inderogabile e deve essere coordinata con la ripartizione interna tra sede centrale del TAR e sezione staccata ai sensi dell'art. 47 c.p.a.
  • Il TAR privo di competenza deve rimettere l'affare alla sede competente, davanti alla quale il giudizio può essere riassunto nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice competente spetta anche la decisione sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.