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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26400/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: aveva assolto l'imputato dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, eliminato una circostanza aggravante e rideterminato la pena per la bancarotta fraudolenta documentale. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge sostenendo che la Corte di appello, riconoscendo la continuazione tra il reato residuo di bancarotta documentale e fatti già oggetto di una precedente sentenza di appello del 2019, irrevocabile il 17 gennaio 2020 e già assistita da sospensione condizionale, avrebbe dovuto considerare estinto il reato per decorso del termine quinquennale dalla definitività di quella sentenza e non applicare alcun aumento per continuazione. In subordine, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto limitarsi a indicare la pena base, dichiarare l'estinzione del reato connesso e concedere la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse inedito, cioè non dedotto in appello, come risultava dal riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente. Di conseguenza, la censura è stata considerata proposta per la prima volta in cassazione e quindi tardiva. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato solo in fatto come fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, senza specifica elaborazione normativa nel testo

  • art. 69 c.p.

    non citato espressamente; il testo fa riferimento alla rideterminazione della pena e alla circostanza aggravante eliminata, ma senza indicazione di una norma specifica

  • art. 606 c.p.p.

    evocato implicitamente quale sede del ricorso per cassazione per violazione di legge, ma non menzionato testualmente nel provvedimento

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione già verificatosi nel giudizio di primo grado quando la doglianza non sia stata specificamente proposta in appello e non sia contestato il riepilogo dei motivi d'appello contenuto nella sentenza impugnata.
  • La mancata contestazione del contenuto della sentenza di appello, nella parte in cui riepiloga i motivi devoluti, comporta che la censura sia considerata nuova in cassazione e quindi tardiva.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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