Sentenza n. 4591/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del decreto di cessazione M_D GMIL REG2019 -OMISSIS-del 24 dicembre 2019 disponente la cessazione dal servizio permanente per infermità a decorrere dal 3 aprile 2019 (all.1), oltre a tutti gli atti presupposti e consequenziali, in particolare: - del verbale BL/S – -OMISSIS-datato 3 aprile 2019 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari, che valutava l'odierno ricorrente “Permanentemente non idoneo al SMI. nella Marina Militare e da collocare in congedo assoluto” (all.2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di cessazione dal servizio permanente per infermità e verbale della Commissione medica ospedaliera recante il giudizio di permanente non idoneità al servizio militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già appartenente al ruolo dei Marescialli del Corpo delle Capitanerie di porto, ha impugnato il verbale del 3 aprile 2019 con cui la Commissione medica ospedaliera lo aveva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e da collocare in congedo assoluto, nonché il successivo decreto ministeriale di cessazione dal servizio decorrente dalla stessa data. Egli non ha contestato nel merito la valutazione sanitaria, ma ha dedotto l'illegittima composizione della Commissione, sostenendo che i tre ufficiali medici firmatari non sarebbero stati specificamente nominati per la singola seduta e non sarebbero stati quindi titolati ad adottare il giudizio medico-legale. Sono state dedotte la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, dell'art. 97 Cost. e della legge n. 241/1990, la violazione e falsa applicazione degli artt. 193 e 198 del d.lgs. n. 66/2010 e la nullità del verbale ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, per mancanza di un elemento essenziale derivante dall'asserita irregolare composizione della Commissione. Il ricorrente ha sostenuto di avere potuto conoscere i vizi soltanto dopo l'accesso agli atti, effettuato diversi anni dopo l'adozione e la comunicazione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Il verbale di inidoneità era stato comunicato al ricorrente il 20 maggio 2019 e il decreto di cessazione dal servizio il 13 gennaio 2020, mentre il ricorso è stato notificato al Ministero soltanto il 23 febbraio 2023, oltre il termine decadenziale ordinario di 60 giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. per l'azione di annullamento. Il Collegio ha escluso che la successiva conoscenza, tramite accesso agli atti, dei profili di illegittimità potesse differire il dies a quo: per la decorrenza del termine è sufficiente la piena conoscenza dell'esistenza dell'atto e della sua lesività, mentre la conoscenza integrale degli atti del procedimento può incidere sulla specificazione dei motivi e consentire, al più, la proposizione di motivi aggiunti a un ricorso già tempestivamente proposto. L'accesso documentale tardivamente attivato non può superare termini decadenziali posti a tutela della stabilità dei rapporti giuridici pubblici. Il TAR ha inoltre escluso che la dedotta irregolare nomina dei componenti della Commissione integrasse una nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990: i vizi della nomina o della composizione della Commissione costituiscono vizi di legittimità del procedimento e determinano, eventualmente, l'annullabilità dell'atto, non la sua nullità; anche sotto tale profilo l'impugnazione sarebbe stata soggetta al termine di 60 giorni. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito e della particolare natura delle posizioni coinvolte.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
L'azione di annullamento degli atti autoritativi incidenti sullo stato di servizio deve essere proposta entro il termine decadenziale ordinario di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo.
art. 21-septies l. 241/1990
La dedotta irregolare composizione o nomina della Commissione medica non integra, secondo il giudice, la mancanza di un elemento essenziale o un difetto assoluto di attribuzione idoneo a determinare la nullità; si tratta, al più, di un vizio di legittimità comportante annullabilità.
art. 193 d.lgs. 66/2010
La Commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell’ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l’ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere l'illegittima composizione della Commissione; il giudice ha definito il ricorso in rito senza accertare nel merito la concreta violazione della norma.
art. 198 d.lgs. 66/2010
La disposizione è stata invocata dal ricorrente insieme all'art. 193 per contestare la legittimità della composizione e dell'attività della Commissione medica; la questione non è stata esaminata nel merito per la tardività del ricorso.
Massime di principio
- La piena conoscenza dell'atto amministrativo lesivo, comprensiva della percezione della sua esistenza e dell'attualità della lesione, fa decorrere il termine decadenziale per l'azione di annullamento; non è necessaria la conoscenza integrale di tutti gli atti del procedimento o degli specifici vizi deducibili.
- La conoscenza successiva, acquisita mediante accesso documentale, di ulteriori profili di illegittimità non riapre né differisce il termine per impugnare l'atto, ma può consentire la proposizione di motivi aggiunti soltanto nell'ambito di un ricorso già tempestivamente instaurato.
- L'attivazione tardiva dell'accesso agli atti non può consentire il superamento dei termini decadenziali per l'impugnazione, posti a tutela della stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico e indisponibili alle parti.
- I vizi relativi alla nomina o alla composizione di una commissione amministrativa costituiscono, di regola, vizi di legittimità del procedimento e comportano l'annullabilità dell'atto, non la nullità ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990.
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