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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03943/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, medici ammessi a corsi di specializzazione universitaria in epoca anteriore all'adeguamento normativo, agivano per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento italiano di direttive comunitarie sul riconoscimento di un compenso in loro favore. Il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritto il diritto; la Corte d'appello aveva confermato, individuando il dies a quo della prescrizione nell'entrata in vigore della legge n. 370/1999. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione di norme interne ed eurounitarie e della CEDU, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999, perché fino al 2011 sarebbero rimasti incerti natura dell'azione, giudice competente, soggetto passivamente legittimato e disciplina applicabile; chiedevano inoltre la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse conformata a un orientamento di legittimità consolidato: il diritto al risarcimento per la tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che aveva reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato nei confronti dei soggetti non ricompresi nella disciplina favorevole. La Corte ha escluso che le asserite incertezze su giurisdizione, qualificazione dell'azione e legittimazione passiva impedissero la decorrenza della prescrizione, e ha negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la tardiva costituzione delle amministrazioni intimate; è stata inoltre attestata la debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare l'orientamento consolidato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione in camera di consiglio sulla proposta del relatore

  • art. 11 L. n. 370/1999

    ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo ad alcuni specializzandi, rendendo definitivo l'inadempimento residuo dello Stato verso gli altri

  • art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183

    richiamato dalla tesi dei ricorrenti come disciplina successiva sulla decorrenza della prescrizione, ma non ritenuto idoneo a superare l'orientamento consolidato

  • art. 2947 c.c.

    evocato dai ricorrenti quale criterio di prescrizione del diritto risarcitorio da mancato recepimento di direttive comunitarie

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nei motivi come norma sulla prescrizione estintiva

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nei motivi con riferimento alla decorrenza della prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato nei motivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente non offre argomenti idonei a sollecitarne il superamento.
  • In tema di risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie sui medici specializzandi, il diritto si prescrive nel termine decennale decorrente dall'entrata in vigore della legge n. 370/1999, che ha reso definitivo il residuo inadempimento statale nei confronti dei soggetti non beneficiari della disciplina favorevole.
  • Ai fini della prescrizione, non è decisiva l'asserita incertezza iniziale su natura dell'azione, giurisdizione competente o qualificazione della responsabilità, se il danneggiato poteva comunque attivarsi, anche stragiudizialmente, per interrompere il termine.
  • L'eventuale erronea individuazione del giudice competente non impedisce, di per sé, la decorrenza della prescrizione, potendo l'errore essere rimediato con gli strumenti processuali previsti dall'ordinamento.
  • La mancata tempestiva evocazione in giudizio dell'esatto soggetto passivamente legittimato può rilevare solo ove l'azione sia stata indirizzata esclusivamente verso un soggetto diverso e l'atto interruttivo risulti quindi inefficace; se il destinatario del credito è individuabile nello Stato, l'irregolarità di chiamata di un diverso organo può non incidere sull'interruzione della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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