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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51204/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado. Lamentava che l'appello e il ricorso si riferivano alla sussistenza della recidiva reiterata e specifica (art. 99, comma 4 c.p.) chiedendo l'esclusione della recidiva per ottenere un diverso giudizio di bilanciamento, con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Richiamava inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n.141/2023 invocando la possibilità che le attenuanti (anche quelle diverse dall'art. 62, n.4) possano prevalere sulla recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di primo grado contenesse motivazione analitica circa la rilevanza dei numerosi precedenti e della pericolosità sociale dell'imputato, giustificando l'applicazione della recidiva reiterata e la sua incidenza nel giudizio di bilanciamento. La Corte territoriale aveva già ritenuto l'atto d'appello aspecifico e privo di elementi concreti capaci di sovvertire la motivazione di primo grado; il ricorso per cassazione è stato giudicato nella stessa maniera, ossia aspecifico e non confrontatosi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la questione costituzionale prospettata è stata ritenuta irrilevante a causa dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 2023

    Richiamata dal ricorrente come possibile fondamento per ammettere la prevalenza di alcune attenuanti (in particolare l'art. 62, n. 4) nel bilanciamento; la Corte di cassazione ha ritenuto la questione irrilevante per l'esito del ricorso a causa dell'inammissibilità formale dello stesso.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Indicata come norma oggetto del precedente costituzionale richiamato; nel caso il ricorrente sosteneva che analoghi criteri di prevalenza potessero valere anche per altre attenuanti generiche.

  • art. 99, comma 4 c.p.

    Richiamato come disciplina della recidiva reiterata e specifica; la Corte di primo grado e la Corte d'appello ne hanno riconosciuto l'applicabilità e la rilevanza, attribuendo alla recidiva un peso significativo nel bilanciamento a causa della mole e della specificità dei precedenti.

  • art. 69, comma 4 c.p.

    Richiamato nella motivazione di primo grado come limite alla possibilità di ritenere la recidiva prevalente rispetto alle attenuanti in determinati casi; la Corte ha rilevato che, pur potendo ritenersi talora equivalenti, la recidiva reiterata non poteva essere considerata automaticamente prevalente o esclusa senza adeguata motivazione concreta.

Massime di principio

  • Un atto di impugnazione (appello o ricorso per cassazione) deve essere specifico: deve indicare chiaramente in che punti e perché la motivazione di primo grado sarebbe errata o insufficiente; formule generiche o riproposizione dei medesimi fatti sono causa di inammissibilità.
  • La recidiva reiterata e specifica ex art. 99, comma 4 c.p. assume rilevo significativo nel giudizio di bilanciamento quando emerge una mole consistente e specifica di precedenti, potendo giustificare un apprezzamento più severo della pericolosità sociale.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono, in astratto, concorrere nel bilanciamento con la recidiva, ma la loro prevalenza non è automatica: occorre una motivazione concreta e comparativa che spieghi perché le attenuanti sovrastano la recidiva.
  • Richiamare una pronuncia costituzionale recente non è sufficiente, di per sé, a ribaltare una decisione: serve dimostrare concretamente l'impatto della pronuncia sul caso concreto e fornire un confronto motivato con le ragioni della sentenza impugnata.
  • In caso di inammissibilità per aspecificità l'impugnante può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle ammende), quindi è essenziale formulare motivi specifici e ben contestualizzati.

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