Ordinanza del 22/10/2018 n. 26574 - Corte di Cassazione
Irap - Presupposto dell'imposta - Autonoma organizzazione - Responsabile dell'organizzazione - Requisito - Condizioni - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un dottore commercialista contro la sentenza che aveva ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione ai fini IRAP sulla base dell’elevato reddito dichiarato e di spese generali pari a 147.767 euro, nonostante l’assenza di dipendenti e di beni strumentali rilevanti. Ha cassato la decisione e rinviato alla CTR della Campania, precisando che occorre verificare la responsabilità dell’organizzazione, l’eventuale inserimento in strutture altrui, la natura delle spese e la possibile separazione di attività svolte in procedure concorsuali o presso organi societari.
IRAP e autonoma organizzazione del professionista: costi elevati e reddito elevato non sono sufficienti a dimostrare il presupposto d’imposta.
IRAP e presupposto dell’autonoma organizzazione
La pronuncia riguarda l’applicazione dell’IRAP a un dottore commercialista per l’anno 2009. La Corte ribadisce che il presupposto dell’imposta, previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, ricorre quando l’attività professionale è svolta attraverso un’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito.
Criteri per l’esistenza dell’autonoma organizzazione
In base al principio affermato dalle Sezioni Unite con Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, l’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente:
- è, sotto qualsiasi forma, responsabile dell’organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- impiega beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;
- oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia dell’impiego di un solo collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Il requisito deve essere valutato sulla concreta struttura dell’attività e non può essere desunto automaticamente dal solo livello dei compensi o dall’ammontare complessivo dei costi.
Vicenda processuale
La CTP di Caserta aveva accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento relativa all’IRAP non versata per il 2009. La CTR della Campania, con sentenza n. 1986/45/2016 depositata il 3 marzo 2016, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo sussistente l’autonoma organizzazione.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi esclusivamente per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Elementi utilizzati dalla CTR e contestazione della Corte
La CTR aveva fondato la presenza dell’autonoma organizzazione principalmente su:
- l’elevato valore dei redditi dichiarati dal contribuente;
- l’importo di 147.767 euro indicato per le “spese generali”, ritenute “rilevantissime”.
La decisione non aveva tuttavia riscontrato la presenza di personale dipendente né di beni strumentali rilevanti.
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo di ricorso e ha individuato tre errori di diritto nella sentenza impugnata.
Primo errore: mancata verifica delle diverse attività esercitate
La CTR aveva omesso di valutare se fosse possibile scorporare l’attività relativa ai compensi percepiti dal professionista per incarichi svolti come:
- commissario straordinario;
- commissario liquidatore in procedure concorsuali;
- componente di collegi sindacali;
- componente di consigli di amministrazione di aziende.
La Corte ha ritenuto necessario verificare la specifica natura di tali compensi, al fine di stabilire se essi derivassero effettivamente dall’attività professionale autonomamente organizzata dal contribuente oppure da incarichi il cui esercizio non fosse riconducibile alla medesima struttura organizzativa.
Secondo errore: valutazione del valore assoluto dei costi
La CTR aveva considerato il valore assoluto delle spese generali come indice, di per sé, dell’autonoma organizzazione, senza esaminarne la tipologia e la concreta funzione.
La Corte richiama, tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 1° marzo 2018, n. 4851, e Cass. ord. n. 28642/2017, precisando che anche costi consistenti possono derivare da spese strettamente connesse all’aspetto personale dell’attività professionale. In tal caso, essi rappresentano un elemento passivo dell’attività, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato al potenziamento dell’organizzazione.
Ne consegue che l’ammontare complessivo delle spese non è sufficiente: il giudice deve esaminare la natura dei singoli costi e accertare se siano effettivamente espressivi di una struttura organizzativa autonoma.
Terzo errore: irrilevanza autonoma dell’entità dei compensi
La CTR aveva inoltre desunto l’autonoma organizzazione dall’elevato valore della produzione e dall’entità dei compensi percepiti.
La Corte esclude che il livello, anche elevato, dei compensi possa costituire da solo un indice dell’autonoma organizzazione. Un reddito significativo può infatti dipendere dalle capacità personali del professionista, dalla natura degli incarichi ricevuti o dalla sua attività individuale, senza che vi sia una struttura organizzativa autonoma.
A sostegno di tale principio sono richiamate Cass. sez. 5, ord. 13 dicembre 2017, n. 29863, Cass. ord. n. 28642/2017 e Cass. sez. 6-5, ord. 8 novembre 2016, n. 22705.
Decisione della Corte
La Corte ha:
- accolto il ricorso limitatamente al primo motivo;
- dichiarato assorbiti gli altri motivi;
- cassato la sentenza impugnata;
- rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione;
- demandato al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la fattispecie applicando i principi sull’autonoma organizzazione e verificando concretamente la natura delle attività, delle spese, dei beni strumentali e dell’eventuale lavoro altrui.
Date e riferimenti processuali
La decisione è stata assunta in camera di consiglio a Roma il 12 settembre 2018 e depositata in cancelleria il 22 ottobre 2018. Il procedimento camerale è stato trattato ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016.
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