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Sentenza

Sentenza n. 561/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'accertamento in via principale dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Motta di Livenza sull’istanza del 7 febbraio 2025, con la quale i ricorrenti hanno domandato la declaratoria della sopravvenuta impossibilità dell’intervento edilizio convenzionato, la conseguente caducazione della convenzione urbanistica rep. n. 6729/2018, lo svincolo della garanzia fideiussoria e la restituzione dell’acconto perequativo versato nel 2018. in via parimenti principale e cumulata, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., il ricorso tende all’accertamento della risoluzione della medesima convenzione per impossibilità sopravvenuta definitiva dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. e dell’art. 11, comma 2, L. 241/1990, quale effetto necessario della riclassificazione dell’UMI n. 98 operata dal PGRA 2021, che ha determinato l’inedificabilità assoluta dell’area. In via ulteriormente consequenziale si chiede l’accertamento dell’estinzione dell’obbligazione pubblicistica ai sensi dell’art. 1256, comma 2, c.c., in ragione della sopravvenienza normativa divenuta definitiva e della perdita di ogni utilità urbanistica conseguibile dai ricorrenti. Infine, in via derivata, il ricorso è volto a ottenere la condanna del Comune alla restituzione dell’importo perequativo di € 6.385,50, allo svincolo della polizza fideiussoria n. 41991000238 del 12 marzo 2018, alla rifusione dei costi sostenuti per i rinnovi fideiussori relativi agli anni 2023, 2024 e 2025.

Giustizia amministrativa202502370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di declaratoria dell'impossibilità sopravvenuta dell'intervento edilizio, caducazione o risoluzione della convenzione urbanistica, svincolo della garanzia fideiussoria e restituzione dell'acconto perequativo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 7 febbraio 2025, chiedendo in via principale l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e della sopravvenuta impossibilità dell'intervento edilizio convenzionato, con conseguente caducazione della convenzione urbanistica, svincolo della garanzia fideiussoria e restituzione dell'acconto perequativo. Hanno inoltre chiesto, in cumulo, l'accertamento della risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta definitiva dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. e dell'art. 11, comma 2, l. 241/1990, assumendo che la riclassificazione dell'unità minima di intervento operata dal PGRA 2021 avesse determinato l'inedificabilità assoluta dell'area. Sono state formulate anche domande consequenziali di accertamento dell'estinzione dell'obbligazione pubblicistica e di condanna del Comune alla restituzione di € 6.385,50, allo svincolo della polizza fideiussoria e al rimborso dei costi dei rinnovi fideiussori.

La decisione

Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto una definizione consensuale del rapporto convenzionale: è intervenuta la risoluzione consensuale della convenzione, la garanzia fideiussoria è stata svincolata e sono state definite complessivamente le reciproche pretese. I ricorrenti hanno dichiarato di avere ottenuto piena soddisfazione e di non avere più un'utilità concreta e attuale alla decisione. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure sul silenzio, sull'impossibilità sopravvenuta e sulle pretese restitutorie. Le spese di lite sono state compensate in conformità agli accordi tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 32 c.p.a.

    in via parimenti principale e cumulata, ai sensi dell’art. 32 c.p.a.

    La norma è richiamata dai ricorrenti per il cumulo delle domande, ma il giudice non ne esamina l'applicazione in ragione della cessazione della materia del contendere.

  • art. 1256 c.c.

    risoluzione della medesima convenzione per impossibilità sopravvenuta definitiva dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti quale fondamento dell'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 1463 c.c.

    risoluzione della medesima convenzione per impossibilità sopravvenuta definitiva dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti quale fondamento della risoluzione per impossibilità sopravvenuta; la questione non è stata esaminata dal TAR.

  • art. 11, comma 2, l. 241/1990

    ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. e dell’art. 11, comma 2, L. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla convenzione urbanistica; il giudice non ha pronunciato sul merito della relativa pretesa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione e il privato definiscono consensualmente il rapporto controverso e il ricorrente dichiara di avere ottenuto piena soddisfazione, viene meno l'utilità concreta e attuale della decisione e il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere impedisce l'esame nel merito delle censure e delle domande originariamente proposte, comprese quelle relative all'illegittimità del silenzio, alla risoluzione della convenzione e alle conseguenze restitutorie, quando risultino integralmente soddisfatte mediante la sopravvenuta definizione del rapporto.
  • Le spese di lite possono essere compensate quando tale regolazione corrisponda agli accordi intercorsi tra le parti.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PA

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