Sentenza n. 1227/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento a firma del dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Sala Consilina n. 230 del 20.3.2026, di seguito notificato, con il quale è stata dinegata l’istanza di esso ricorrente volta la rilascio di permesso a costruire in sanatoria di un corpo di fabbrica ad uso accessorio ed ampliamento del piano seminterrato ad uso residenziale dell’immobile sito alla via Sant’Angelo, contraddistinto in catasto al foglio 11 part.lle 1258 e 1259; b) se e per quanto occorra, della nota prot. 194 del 7.1.2026 a firma del Responsabile del Procedimento, con la quale sono stati comunicati pretesi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria; c) dell’ordinanza n. 40 del 10.7.2025 a firma del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Sala Consilina, notificata il 19.9.2025, avente ad oggetto “ordinanza di demolizione opere abusive contrada Sant’Angelo ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001” che sarebbero stati effettuati presso l’immobile di proprietà del ricorrente sito in Sala Consilina alla via Contrada Sant’Angelo; d) della relazione tecnica prot. 14056 del 10.7.2025 riportante gli esiti degli accertamenti che si dicono effettuati in data 27.6.2025, mai conosciuta, di cui vi è menzione nell’atto sub a), con espressa riserva di motivi aggiunti; e) se e per quanto occorra, di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compresi gli eventuali atti istruttori, non conosciuti e di tutti quelli collegati, ivi inclusi, se e per quanto occorra, e1) della nota prot. 13363 del 30.6.2025 a firma del Dirigente dell’Area tecnica con cui sono stati chiesti chiarimenti in merito alle pretese opere abusive; e2) ove possa mai rivestire un qualche rilievo negativo per il ricorrente delle note del 21.01.2026 prot. 1170, e del 21.01.2026 prot. 1170 e, ove mai esistente, dell’atto con cui non si è concessa ulteriore proroga.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente. Non è stata esaminata la legittimità del diniego di sanatoria, dell'ordinanza di demolizione o degli altri atti impugnati. La natura formale della decisione ha indotto il Collegio a compensare integralmente le spese processuali.
Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria, ordinanza di demolizione di opere abusive e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha negato il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria relativo a un corpo di fabbrica accessorio e all'ampliamento del piano seminterrato ad uso residenziale, nonché, in via subordinata o per quanto occorresse, la comunicazione dei motivi ostativi, l'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, la relazione tecnica e ulteriori atti istruttori e presupposti. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione dell'interesse alla prosecuzione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
ordinanza di demolizione opere abusive ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001
È indicato quale base normativa dell'ordinanza di demolizione impugnata; il giudice non ne esamina il merito per effetto dell'improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta cessazione dell'interesse alla prosecuzione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi e della legittimità degli atti impugnati.
- Quando la causa è definita per sopravvenuta carenza di interesse e la decisione ha natura meramente formale, il giudice può compensare le spese processuali.
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