Sentenza n. 326/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione cautelare, a) del provvedimento di diniego del Comune di Napoli ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 prot. n. 15 del 6 ottobre 2025, notificato a Iliad il 7 ottobre 2025; b) della determina dirigenziale del Comune di Napoli prot. n. 9071 del 30 settembre 2025, notificata a Iliad il 1° ottobre 2025, unitamente al provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica del Comune di Napoli n. 4 del 30 settembre 2025 e del richiamato parere negativo della Commissione Locale per il paesaggio n. 173 del 25 luglio 2024; c) del preavviso di diniego del Comune di Napoli prot. n. 533335 del 12 giugno 2025; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base, unitamente al diniego dell'autorizzazione paesaggistica, al parere negativo della Commissione locale per il paesaggio e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale all'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base su un immobile sito in via Mergellina, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché il presupposto diniego dell'autorizzazione paesaggistica. Ha dedotto l'illegittimità degli atti perché fondati esclusivamente sulla presunta visibilità dell'impianto, su un'erronea valutazione delle misure di mitigazione e mascheramento proposte, sull'irragionevole richiesta di spostare l'impianto nella parte posteriore del terrazzo e su un difetto di motivazione in ordine al pregiudizio paesaggistico. L'impianto, nella soluzione progettuale esaminata, prevedeva un palo alto circa 3,50 metri, un'antenna camuffata come finta pianta e apparati schermati con piante naturali. L'amministrazione ha ritenuto l'intervento visibile da numerosi punti panoramici e idoneo a ostacolare la veduta del golfo di Napoli, considerando non sufficienti la riduzione dell'altezza, l'eliminazione di alcuni elementi e il mascheramento arboreo. Ha inoltre indicato come possibile soluzione alternativa lo spostamento dell'impianto in altra parte del terrazzo e il suo ridimensionamento. La ricorrente ha opposto, tra l'altro, la mancata disponibilità della parte posteriore del lastrico solare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimi il diniego paesaggistico e il conseguente diniego dell'autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003. Il giudice ha riconosciuto che la valutazione paesaggistica costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, incoerenza, incompletezza, travisamento dei fatti o carenza di motivazione. Nel caso concreto l'amministrazione ha individuato puntualmente il contenuto del vincolo, la particolare rilevanza panoramica dell'area, la diffusa visibilità dell'impianto e la sua collocazione a filo del prospetto principale dell'edificio, valutando anche le misure di mitigazione proposte e ritenendole inidonee. La motivazione è stata ritenuta esaustiva e non apodittica, poiché ha collegato il pregiudizio paesaggistico alle concrete caratteristiche dimensionali e localizzative dell'opera. La richiesta di spostamento dell'impianto nella parte posteriore del terrazzo non è stata considerata irragionevole, trattandosi di una revisione progettuale volta a preservare il bene paesaggistico; la pretesa indisponibilità di tale porzione del lastrico, riconducibile alla sfera privatistica, non può prevalere sulla tutela del paesaggio. Il favor per la diffusione delle infrastrutture di comunicazione elettronica non consente di derogare alla disciplina paesaggistica, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di valutare adeguatezza, proporzionalità e misure di mitigazione, obbligo che nel caso di specie è stato assolto. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori, in favore del Comune di Napoli; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
Il diniego dell'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto radioelettrico è legittimo quando il necessario titolo paesaggistico sia stato negato sulla base di una motivata valutazione di incompatibilità dell'intervento.
art. 146 d.lgs. 42/2004
L'autorizzazione paesaggistica può essere negata quando l'intervento risulti incompatibile con i valori paesaggistici tutelati, purché la valutazione amministrativa sia adeguatamente motivata e non manifestamente irragionevole.
art. 14-bis comma 5 l. 241/1990
Il diniego dell'autorizzazione paesaggistica costituisce presupposto ostativo al rilascio dell'autorizzazione unica per l'impianto di comunicazione elettronica.
art. 9 Costituzione
Il paesaggio è qualificato come bene costituzionalmente tutelato, la cui protezione non può essere aprioristicamente compressa da esigenze privatistiche relative alla disponibilità dell'area né dal favor per la diffusione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
Massime di principio
- Il favor per la diffusione delle infrastrutture di comunicazione elettronica non esonera l'operatore dal rispetto della disciplina paesaggistica e non consente di derogare ai vincoli posti a tutela del paesaggio.
- La valutazione di compatibilità paesaggistica di una stazione radio base rientra nella discrezionalità tecnico-valutativa dell'amministrazione ed è sindacabile dal giudice soltanto se manifestamente irragionevole, illogica, incoerente o incompleta, fondata su un travisamento dei fatti oppure priva di motivazione.
- Il diniego paesaggistico deve individuare il contenuto concreto del vincolo, descrivere le caratteristiche dell'opera e il suo inserimento nel contesto tutelato, valutare la visibilità dell'intervento e considerare l'idoneità delle misure di mitigazione proposte; non sono sufficienti formule apodittiche o stereotipate.
- L'amministrazione può subordinare la compatibilità paesaggistica alla modifica della localizzazione o delle dimensioni dell'impianto, quando la soluzione progettuale originaria determini un impatto visivo incompatibile e la prescritta revisione sia motivata in rapporto alla tutela del bene paesaggistico.
- La mancata disponibilità privatistica di una porzione alternativa del lastrico solare non impone all'amministrazione di accettare una localizzazione paesaggisticamente incompatibile, poiché gli interessi proprietari o contrattuali dell'operatore non possono prevalere aprioristicamente sulla tutela del paesaggio.
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