Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1126/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha verificato la ritualità degli atti di rinuncia ai sensi dell'art. 84 c.p.a. e, in applicazione dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Non è stata esaminata la legittimità dei provvedimenti prefettizi impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate, conformemente all'intesa tra le parti costituite.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti prefettizi di annullamento in autotutela di quattro verbali di contestazione per violazioni dell'art. 146 del Codice della strada, adottati a seguito di ricorsi amministrativi ex art. 203 del Codice della strada

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il Comune di Adrara San Martino aveva impugnato quattro provvedimenti del Prefetto di Bergamo con cui erano stati annullati in autotutela altrettanti verbali elevati dal Comune nei confronti di conducenti riconducibili a due società, per violazioni dell'art. 146, commi 1 e 2 e comma 3-bis, del Codice della strada. Nel corso del giudizio il Comune ha notificato alle altre parti la dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Il Ministero dell'Interno, costituito in giudizio, ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia a spese compensate; i controinteressati non si sono costituiti.

Norme richiamate

  • art. 203 d.lgs. 285/1992

    La disposizione è richiamata quale base del ricorso amministrativo presentato dagli interessati avverso i verbali di contestazione.

  • art. 146 d.lgs. 285/1992

    commi 1 e 2 e comma 3-bis

    La disposizione individua le violazioni del Codice della strada contestate nei verbali successivamente annullati dalla Prefettura.

  • art. 84 c.p.a.

    Il giudice ha utilizzato la disposizione per verificare la ritualità della rinuncia al ricorso.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata quale causa di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se rituale e portata a conoscenza delle altre parti secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
  • Quando la parte resistente costituita non si oppone alla rinuncia e concorda sulla compensazione delle spese, il giudice può disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.