Sentenza n. 1126/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha verificato la ritualità degli atti di rinuncia ai sensi dell'art. 84 c.p.a. e, in applicazione dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Non è stata esaminata la legittimità dei provvedimenti prefettizi impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate, conformemente all'intesa tra le parti costituite.
Atto impugnato: Provvedimenti prefettizi di annullamento in autotutela di quattro verbali di contestazione per violazioni dell'art. 146 del Codice della strada, adottati a seguito di ricorsi amministrativi ex art. 203 del Codice della strada
Esito
La controversia
Il Comune di Adrara San Martino aveva impugnato quattro provvedimenti del Prefetto di Bergamo con cui erano stati annullati in autotutela altrettanti verbali elevati dal Comune nei confronti di conducenti riconducibili a due società, per violazioni dell'art. 146, commi 1 e 2 e comma 3-bis, del Codice della strada. Nel corso del giudizio il Comune ha notificato alle altre parti la dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Il Ministero dell'Interno, costituito in giudizio, ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia a spese compensate; i controinteressati non si sono costituiti.
Norme richiamate
art. 203 d.lgs. 285/1992
La disposizione è richiamata quale base del ricorso amministrativo presentato dagli interessati avverso i verbali di contestazione.
art. 146 d.lgs. 285/1992
commi 1 e 2 e comma 3-bis
La disposizione individua le violazioni del Codice della strada contestate nei verbali successivamente annullati dalla Prefettura.
art. 84 c.p.a.
Il giudice ha utilizzato la disposizione per verificare la ritualità della rinuncia al ricorso.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata quale causa di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se rituale e portata a conoscenza delle altre parti secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
- Quando la parte resistente costituita non si oppone alla rinuncia e concorda sulla compensazione delle spese, il giudice può disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
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