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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01719/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da due soggetti che si assumevano titolari di una servitf9 di passaggio su una strada privata, per ottenere la rimozione di due autovetture parcheggiate stabilmente sul sedime stradale, ritenute ostative o comunque fortemente limitative del transito. In primo grado il Tribunale accolse la domanda; la Corte d'appello confermf2, ritenendo provata la propriete0 esclusiva della strada in capo al convenuto originario e l'esistenza della servitf9 di passaggio in favore degli attori, nonche9 la natura di turbativa grave, assimilabile a spoglio, dell'occupazione stabile della strada con i veicoli. In Cassazione gli eredi del convenuto originario, e alcuni di essi anche in proprio, proposero quattro motivi: 1) nullite0 della sentenza d'appello per motivazione apparente o mancante, per non aver indicato la condotta ascritta al de cuius e il concorso dei proprietari delle vetture; 2) ulteriore nullite0 per mancata indicazione dei documenti da cui sarebbe derivata l'esclusione della compropriete0 della strada; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1079 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il convenuto non aveva contestato l'esistenza della servitf9 e non aveva compiuto atti di limitazione del transito; 4) identiche censure per avere la Corte d'appello ricondotto la vicenda all'actio confessoria servitutis ex art. 1079 c.c. invece che a una semplice controversia sull'uso della cosa comune ex artt. 1102 e 833 c.c., valorizzando, secondo i ricorrenti, una stabile occupazione di un'area diversa da quella destinata al passaggio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perche9 i ricorrenti erano privi di interesse a dolersi della statuizione sulla propriete0 esclusiva della strada, poiche9 la stessa era sfavorevole agli attori e non ai convenuti, e comunque tali censure erano nuove e non adeguatamente autosufficienti. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili: la Corte ha ribadito che l'actio confessoria servitutis non richiede necessariamente la contestazione dell'esistenza del diritto, ma presuppone un rapporto attuale del convenuto con il fondo servente e una condotta che integri turbativa o pregiudizio all'esercizio della servitf9; inoltre, la stabile occupazione del tratto di strada con autovetture puf2 integrare una lesione apprezzabile del diritto di passaggio. Le doglianze dei ricorrenti miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimite0, e in parte introducevano questioni nuove non specificamente dedotte nei gradi di merito. Il ricorso e8 stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di interesse e per novite0/insufficiente autosufficienza; ha ritenuto il terzo e il quarto motivo in parte infondati, perche9 la tutela confessoria della servitf9 puf2 essere esperita anche contro condotte che costituiscano turbativa o spoglio del transito senza che sia necessaria una contestazione espressa del diritto, e in parte inammissibili perche9 diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove o perche9 prospettati su questioni non dimostrate come gie0 introdotte nei gradi di merito. Conseguentemente, ha confermato la decisione di merito che aveva ordinato la rimozione delle autovetture e ha condannato la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimite0, dando inoltre atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato ai fini della censura di nullite0 della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare nullite0 della sentenza per vizi processuali/motivazionali.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Indicato come parametro per dedurre violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1079 c.c.

    Considerato la base normativa dell'actio confessoria servitutis, esperibile contro turbative o spoglio del diritto di servitf9.

  • art. 1102 c.c.

    Evocato dai ricorrenti come disciplina alternativa dell'uso della cosa comune, ma non ritenuto pertinente dal giudice di legittimite0.

  • art. 833 c.c.

    Evocato dai ricorrenti in relazione agli atti emulativi, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 2043 c.c.

    Indicato come rimedio risarcitorio esperibile contro gli autori materiali della lesione che non siano legittimati passivi dell'azione confessoria.

  • art. 2058 c.c.

    Richiamato per la possibilite0 di ottenere la riduzione in pristino mediante eliminazione di turbative e molestie.

  • art. 2933 c.c.

    Richiamato nel principio affermato in tema di giudicato dell'azione confessoria e rimessione in pristino.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'actio confessoria servitutis non presuppone necessariamente che il convenuto contesti l'esistenza della servitf9: e8 sufficiente che sussista un rapporto attuale del convenuto con il fondo servente e che la sua condotta integri una turbativa o un pregiudizio concreto all'esercizio del diritto reale.
  • La legittimazione passiva nell'azione a tutela della servitf9 spetta innanzitutto al titolare del fondo servente o ad altri soggetti che abbiano un rapporto reale o possessorio attuale con esso; gli autori materiali della lesione possono essere convenuti solo se abbiano concorso con tali soggetti o abbiano posto in essere una condotta implicante contestazione della servitf9.
  • Se la condotta contestata consiste in una stabile occupazione del sedime servente che renda estremamente difficoltoso il transito, il fatto puf2 essere qualificato come lesione apprezzabile della servitf9 e non come mera molestia irrilevante.
  • In cassazione non e8 consentito chiedere una nuova valutazione del fatto, delle prove o dell'attendibilite0 delle risultanze istruttorie, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • La censura per omessa o apparente motivazione richiede che il ricorrente individui un effettivo deficit argomentativo della sentenza; non e8 sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti o sostenere genericamente l'insufficienza del ragionamento decisorio.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta avendo riguardo al contenuto sostanziale della pretesa e allo scopo pratico perseguito dalla parte, e il sindacato di legittimite0 su tale operazione e8 limitato ai soli vizi di nullite0 processuale, di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, o di errore di diritto/fatto nei ristretti limiti del ricorso per cassazione.
  • Nel ricorso per cassazione e8 necessario indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure e trascriverne le parti rilevanti, altrimenti la doglianza puf2 essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieServitf9Impugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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