Cassazione Penale, Sentenza n. 47043/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la sentenza impugnata era inappellabile ma impugnabile in cassazione dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 443, comma 3, c.p.p. Ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato alla Corte di appello di Bologna per il giudizio di secondo grado relativo alla misura della pena.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è fondato su un unico motivo: il Tribunale di Forlì ha determinato la pena base per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in cinque mesi di reclusione, ossia al di sotto del minimo edittale previsto dall'art. 337 c.p. (minimo sei mesi). Pur avendo poi aumentato di un mese la pena per la continuazione, la quantificazione iniziale sotto il minimo ha reso la pena complessiva illegale.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Stabilisce il minimo edittale per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte rileva che la pena base non può essere fissata al di sotto di tale minimo, pena l'illegittimità della funzione sanzionatoria
art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Consente al pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione contro sentenze inappellabili; la Corte ha confermato che ciò legittima il Procuratore generale a impugnare l'errore di legge sulla determinazione della pena
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Regola la trattazione scritta davanti alla Corte di Cassazione; la procedura di esame del ricorso si è svolta secondo tale disciplina
Massime di principio
- La determinazione della pena base deve rispettare i limiti edittali previsti dalla norma: fissare la pena sotto il minimo legale rende la sanzione illegale e comporta annullamento sulla pena.
- L'applicazione di aumenti (es. per continuazione) non sanifica un'errata determinazione della pena base se questa è stata fissata al di sotto del minimo previsto dalla legge.
- Quando la sentenza di primo grado è inappellabile, il pubblico ministero può comunque ricorrere per cassazione per far valere vizi di legge nella determinazione della pena (art. 443 c.p.p.).
- La Corte di Cassazione, in presenza di illegittimità solo nella determinazione della pena, può annullare limitatamente a tale profilo e rinviare alla corte d'appello per il nuovo giudizio sulla misura della pena.
- In casi analoghi è essenziale che il giudice quantifichi prima la pena base nel rispetto degli estremi legali e poi applichi eventuali circostanze o aumenti, documentando la conformità ai minima e massimi edittali.
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