Sentenza n. 107/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della delibera di Giunta municipale n. 31/2025 adottata in data 09/04/2025 comunicata in data 11/04/2025 dal Comune di Ventotene a FRZ con nota prot. 2291; - della nota in data 28/04/2025 prot. 2618; - della Determinazione Dirigenziale n. 51 del 17/04/2025; - della Determinazione Dirigenziale n. 54 del 28/04/2025 e del Disciplinare di gara, del capitolato di appalto, del contratto concluso con Supereco S.r.l. e di ogni atto presupposto e/o consequenziale, compresa la deliberazione di Giunta n. 12 del 6/2/2025: E per la risoluzione - del contratto di servizio rep. 159/2019 per grave inadempimento del Comune di Ventotene; Nonché per il risarcimento - dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da FRZ; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FRZ S.r.l. il 29 settembre 2025, per l’annullamento - degli stessi atti e provvedimenti, sotto differenti ed ulteriori profili; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FRZ S.r.l. il 29 dicembre 2025 per l’annullamento - degli stessi atti e provvedimenti, sotto differenti ed ulteriori profili; - della delibera di Giunta Municipale del 30 ottobre 2025 e relativi allegati; - della determinazione dirigenziale 180/2025, recante impegno di spesa per Supereco S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di risoluzione per inadempimento del contratto di servizio di igiene urbana, affidamento temporaneo del servizio a Supereco S.r.l. e atti connessi alla futura gara quinquennale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Ventotene ha contestato gravi inadempimenti contrattuali, disposto la risoluzione del contratto di servizio, affidato temporaneamente il servizio a Supereco S.r.l. e adottato ulteriori atti programmatori e contabili per il futuro affidamento quinquennale. Ha dedotto, quanto alla risoluzione, violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1, 3, 6 e 10 l. 241/1990, dell'art. 107 TUEL, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà della sequenza procedimentale, mancata considerazione delle osservazioni presentate e violazione dell'art. 19 del contratto e dell'art. 39 del capitolato, per omessa previa applicazione delle penali. Ha inoltre sostenuto che alcuni addebiti fossero stati superati da una precedente transazione. Con i primi motivi aggiunti ha dedotto ulteriori profili di eccesso o sviamento di potere, violazione degli artt. 182-bis e 199 del codice dell'ambiente e dell'art. 14 d.lgs. 36/2023, contestando le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dell'affidataria e prospettando un possibile danno erariale. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato anche la delibera comunale del 30 ottobre 2025 e la determinazione dirigenziale n. 180/2025, deducendo illegittimità derivata, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e violazione delle clausole contrattuali, sul presupposto che gli inadempimenti contestati fossero di scarsa rilevanza e che obblighi applicati a FRZ non fossero stati riprodotti nella futura gara. La ricorrente ha chiesto anche la risoluzione del contratto per inadempimento del Comune e il risarcimento dei danni, dichiarando tuttavia di non avere interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto tempestivi i secondi motivi aggiunti, applicando il rito speciale dell'art. 120 c.p.a. e la dimidiazione dei termini processuali. Nel merito processuale ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto agli atti relativi alla risoluzione del contratto per inadempimento, ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa: tali atti riguardano la fase esecutiva di un rapporto contrattuale già stipulato, nella quale le parti sono in posizione paritaria e sono coinvolti diritti e obblighi, sicché la controversia appartiene al giudice ordinario. La qualificazione formale dell'atto come determina o provvedimento unilaterale non incide sulla natura privatistica della controversia. Per la stessa ragione sono state ritenute estranee alla giurisdizione amministrativa le domande di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune e di risarcimento dei danni. Quanto agli atti di affidamento temporaneo a Supereco, al relativo impegno di spesa e agli atti preparatori della futura gara quinquennale, il TAR ha ravvisato il difetto di interesse a ricorrere. La stessa FRZ aveva escluso di avere interesse alla prosecuzione del rapporto e non aveva allegato un interesse al subentro nell'affidamento né un interesse strumentale alla riedizione della procedura. L'eventuale rilevanza di irregolarità gestionali o di possibili danni erariali non è sufficiente, in assenza di una concreta utilità giuridica per la ricorrente, poiché la giurisdizione amministrativa ha natura soggettiva. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali delle domande devolute al giudice ordinario, purché il giudizio sia riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000, oltre accessori, in favore del Comune; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
prevede la dimidiazione dei termini processuali
Il rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici si applica anche ai fini della verifica della tempestività dei motivi aggiunti relativi agli atti di affidamento e consente di escludere il rinvio richiesto per il deposito effettuato nei termini dimezzati.
art. 11, comma 2, c.p.a.
salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda
In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda restano conservati se il processo è riassunto davanti al giudice fornito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.
art. 97 Cost.
La disposizione è richiamata dalla ricorrente tra i parametri di legittimità, ma il TAR non esamina nel merito tali censure, arrestando il giudizio per difetto di giurisdizione o di interesse.
artt. 1, 3, 6 e 10 l. 241/1990
Le disposizioni sono invocate in relazione a principi di correttezza dell'azione amministrativa, motivazione, istruttoria e partecipazione; le relative censure non sono esaminate nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 107, commi II e III, d.lgs. 267/2000
La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione alla competenza dirigenziale, ma la questione non viene esaminata nel merito.
art. 14 d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata nei motivi aggiunti, ma la relativa censura non viene esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le controversie relative alla risoluzione anticipata di un contratto pubblico per inadempimento dell'appaltatore appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguardano la fase esecutiva del rapporto contrattuale e incidono su diritti e obblighi delle parti in posizione paritaria.
- Dopo la stipulazione del contratto, la pubblica amministrazione non esercita un potere autoritativo di autotutela nello scioglimento del rapporto per inadempimento; la natura privatistica della controversia non cambia per il fatto che la decisione sia formalmente adottata con una determina unilaterale.
- Le domande di risoluzione del contratto per inadempimento della pubblica amministrazione e di risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione o dalla cessazione del rapporto contrattuale seguono la medesima regola di riparto e appartengono al giudice ordinario.
- L'impugnazione dell'affidamento di un servizio a un altro operatore richiede un interesse concreto e attuale a conseguire il subentro o, almeno, la riedizione della procedura; tale interesse difetta quando il ricorrente dichiari di non voler proseguire il rapporto e non prospetti alcuna utilità giuridica derivante dall'annullamento.
- Nel processo amministrativo non sono sufficienti, a fondare l'interesse a ricorrere, la denuncia di irregolarità gestionali o la prospettazione di un possibile danno erariale, se tali doglianze non sono funzionali alla tutela di una posizione giuridica propria del ricorrente.
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