Ordinanza n. 1502/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della determinazione dirigenziale del Municipio Roma XIII – Direzione Tecnica, numero repertorio CS/2163/2025 del 20/11/2025, numero protocollo CS/125583/2025, notificata in data 17/12/2025, avente ad oggetto: “Ingiunzione a rimuovere o a demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Piazza dei Giureconsulti, 26 int. 14 IV piano”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa: la Comunicazione ex art. 27, comma 4, d.P.R. 380/2001, del XIII Gruppo di Polizia Locale Roma Capitale, prot. n. VS/2025/16283 del 05/03/2025; l’accertamento tecnico prot. CS/2025/74236 del 15/07/2025 e la determinazione dirigenziale di sospensione lavori n. CS/1493/2025 dell’8/08/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione a rimuovere o demolire interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in un appartamento, nonché gli atti presupposti di accertamento e sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ingiunzione edilizia adottata da Roma Capitale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati contestati anche la comunicazione ex art. 27, comma 4, d.P.R. 380/2001, l'accertamento tecnico e la determinazione di sospensione dei lavori. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la prospettazione cautelare si fondava, in particolare, sulla contestazione della qualificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia pesante e sul rilievo che una denuncia di inizio attività del 2005 avrebbe riguardato opere di minore entità, consistenti nella modifica delle tramezzature e nella realizzazione di un secondo bagno. I ricorrenti hanno inoltre prospettato un danno derivante dall'esecuzione dell'ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, in sede di sommaria delibazione, ha ritenuto corretta la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia pesante: dal confronto tra la planimetria catastale e lo stato dei luoghi risultava che dall'originario appartamento erano state ricavate due unità autonome, con accessi distinti; una presentava un secondo bagno e una diversa distribuzione interna, mentre l'altra aveva una superficie abitabile ampliata mediante la parziale chiusura di un terrazzo coperto di 52,44 mq, con realizzazione di cucina, ulteriore bagno e soggiorno, tali da conferirle autonomia spaziale e funzionale. Il Collegio ha inoltre rilevato che la DIA del 2005 descriveva opere assai più modeste, limitate alla trasformazione di uno spogliatoio in secondo bagno e alla modifica della tramezzatura tra bagno e ripostiglio. Quanto al periculum, il danno prospettato è stato ritenuto esclusivamente patrimoniale e quindi integralmente ristorabile, ove ne ricorrano i presupposti, all'esito del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in 750 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 27, comma 4, d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento della comunicazione della Polizia Locale posta tra gli atti presupposti dell'ingiunzione edilizia.
Massime di principio
- In sede cautelare, la qualificazione di un intervento edilizio può essere valutata mediante il confronto tra la situazione assentita o risultante dalla documentazione catastale e lo stato dei luoghi accertato dall'amministrazione.
- La trasformazione di un originario appartamento in due unità autonome, dotate di accessi distinti e di autonomia spaziale e funzionale, unitamente all'ampliamento della superficie abitabile mediante la parziale chiusura di un terrazzo e alla realizzazione di nuovi locali di servizio, è idonea a integrare una ristrutturazione edilizia pesante, anziché le opere minori indicate in una precedente DIA.
- Ai fini della tutela cautelare, il danno esclusivamente patrimoniale non integra, di regola, il periculum in mora quando risulti pienamente ristorabile, ove spettante, all'esito del giudizio di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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