Sentenza n. 15411/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata l’8 aprile 2025
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., azione avverso il silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, spedita l’8 aprile 2025, chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità del silenzio e che la Questura fosse ordinata a provvedere con atto espresso. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha comunicato la conclusione del procedimento, con validazione dell’istanza e rilascio del titolo; il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno richiesto. Ha compensato le spese di lite per giusti motivi, in ragione della definizione in rito. Ha inoltre liquidato al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato euro 903,25, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge: l’importo è stato determinato tenendo conto delle fasi difensive, della riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato e di quella per la pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
col ricorso in esame si chiede, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., che si dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata in data 08 aprile 2025;
La disposizione è richiamata quale base dell’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
alla camera di consiglio del 29 settembre 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse prima di decidere.
art. 82 d.P.R. 115/2002
visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
La liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato compete all’autorità giudiziaria e va determinata entro i valori medi tariffari, considerando l’impegno professionale.
art. 130 d.P.R. 115/2002
visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato sono ridotti della metà.
art. 4, commi 1 e 9, D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022
ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio;
Per determinare il compenso il giudice considera le caratteristiche dell’attività difensiva, l’affare trattato e il risultato del giudizio; nel caso, il compenso è stato ridotto anche in ragione della pronuncia in rito, ai sensi del comma 9.
Massime di principio
- Il rilascio, nel corso del giudizio, del titolo richiesto con l’azione avverso il silenzio determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende improcedibile il ricorso, poiché viene meno l’utilità della pronuncia richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 44/2026 - Aosta, Sezione 1
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15430/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15431/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15432/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 5458/2026 - Napoli, Sezione 1
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 5459/2026 - Napoli, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →