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Sentenza

Sentenza n. 2199/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 601 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.02.2025.

Giustizia amministrativa202504660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta docente e condannato il Ministero al pagamento di 500 euro per ciascun anno scolastico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto la sentenza n. 601/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 febbraio 2025, con la quale era stato dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati e il Ministero era stato condannato al pagamento di 500 euro per ogni anno. La sentenza era stata notificata il 6 marzo 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 17 novembre 2025, ed era rimasta ineseguita nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l'integrale esecuzione del giudicato mediante l'adozione degli atti necessari all'ottenimento della carta docente e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione del ricorrente successiva alla scadenza del termine principale. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture organizzative regionali e coordinandosi con le strutture straordinarie competenti; non gli sarà riconosciuto alcun compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale che fonda il beneficio della carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quanto all'onere del contributo unificato, da porre a carico dell'Amministrazione solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone il pagamento di somme o l'adozione degli atti necessari al riconoscimento di un beneficio, il giudice amministrativo, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche, può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a fondare l'accertamento dell'inottemperanza al giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, condizionandone l'intervento al mancato adempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato, e può attribuirgli il potere di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dirigente o funzionario pubblico competente nella gestione della materia, senza liquidazione di compenso quando l'incarico è svolto da un dipendente pubblico già preposto alla gestione della relativa spesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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