Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00862/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito quanto al trattamento sanzionatorio, senza interventi correttivi sulla pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La censura era rivolta alla quantificazione della pena e alla sua graduazione, comprensiva degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti e del giudizio di bilanciamento. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era estremamente generico, perché non si confrontava con il reale contenuto della decisione impugnata, e comunque manifestamente infondato, poiché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.; inoltre, una motivazione specifica e particolarmente analitica è necessaria solo quando la pena si discosti in modo rilevante dalla misura media, circostanza che non ricorreva nel caso esaminato, anche perché la Corte territoriale aveva già motivato una consistente riduzione della pena in favore dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • La censura di vizio di motivazione sul solo trattamento sanzionatorio è inammissibile o comunque infondata se non si confronta in modo puntuale con le effettive ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La determinazione della pena, inclusa la valutazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze e del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Una motivazione particolarmente dettagliata sulla dosimetria è necessaria soltanto quando la pena sia sensibilmente superiore alla misura media; in difetto di tale scostamento, una motivazione sintetica può essere sufficiente.
  • Se il provvedimento di merito ha già espresso una concreta riduzione della pena in favore dell'imputato, la doglianza che ne contesti la quantificazione senza misurarsi con tale motivazione è destinata a essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.