Cassazione Penale, Sentenza n. 6824/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto avverso l'ordinanza n.22167/2024 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso. La ricorrente denunciava un errore materiale e di percezione nella sentenza della Corte d'appello: la documentazione dimostra che l'accordo di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., aderito dal Procuratore Generale in data 05/04/2023, prevedeva una pena finale di anni 5 e mesi 4 di reclusione (con esclusione del capo 2 relativo all'art. 74 DPR 309/90), mentre la sentenza impugnata aveva recepito erroneamente una misura diversa (anni 6) e la conferma dell'inclusione del capo 2, alterando il trattamento sanzionatorio concordato. Si contestava quindi il vizio di motivazione e la mancata corrispondenza fra l'accordo aggiornato e la pena pronunciata.
La decisione
Il giudice ha ritenuto fondato il ricorso. Ha revocato l'ordinanza n.22167/2024 della Corte di Cassazione e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 13/12/2023 limitatamente alla posizione di Caria Maria Elena in ordine al trattamento sanzionatorio. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Cagliari perché proceda a raccogliere nuovamente l'accordo sul quantum della pena conformemente a quanto effettivamente concordato (accordo aggiornato del 05/04/2023 che escludeva il capo 2 e prevedeva anni 5 mesi 4 di reclusione e relativa sanzione pecuniaria).
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Strumento del concordato sul trattamento sanzionatorio in appello: costituisce un vero e proprio accordo tra parti che, se ratificato, incide sulla possibilità di impugnare questioni relative ai punti concordati; l'errore nella ricezione di tale accordo da parte del giudice può invalidare la sentenza che lo recepisce
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto, utilizzato dalla ricorrente per ottenere la revoca dell'ordinanza impugnata; consente l'annullamento degli atti quando sussiste un errore materiale che ha inciso sulla decisione
art. 74 DPR 9/10/1990 n. 309
Norma che disciplina la partecipazione a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti: nel caso concreto l'accordo aggiornato prevedeva l'esclusione della condanna per questo capo, situazione che non è stata correttamente recepita nella sentenza impugnata
art. 73 DPR 9/10/1990 n. 309 (comma 1)
Riferimento ai reati di traffico e detenzione di stupefacenti: nell'accordo erano contemplate le specifiche pene per i capi 3 e 13 disciplinati da questa disposizione, con corrispondente quantificazione della pena e della multa
Massime di principio
- L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha natura vincolante sul trattamento sanzionatorio: se il verbale o la sentenza non rispecchiano l'accordo effettivamente raggiunto e sottoscritto, la decisione è viziata e può essere annullata in relazione al quantum
- La corretta documentazione dell'accordo (data, firma, adesione del Procuratore Generale e orale in udienza) è determinante: in caso di contrasto prevale l'accordo aggiornato documentalmente comprovato
- L'errore materiale o di percezione da parte del giudice che altera la portata dell'accordo consente il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) e può determinare l'annullamento senza rinvio limitato alla parte viziata, con rimessione delle parti nella situazione precedente per riformulare l'intesa
- Concordando sul quantum, la parte rinuncia in genere a far valere successivamente le doglianze relative ai punti oggetto dell'accordo, salvo che emerga un errore nel recepimento giurisdizionale dello stesso
- Nei casi analoghi è essenziale produrre e richiamare espressamente in udienza la proposta aggiornata, ottenendo la conferma formale e la trascrizione corretta nel verbale per evitare future contestazioni
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