Cassazione Penale, Sentenza n. 43635/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava cinque censure: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, per mancata verifica del dolo specifico; 2) vizio di motivazione sulla bancarotta semplice, per mancata indicazione degli elementi che dimostrino la consapevole omissione della richiesta di fallimento; 3) censura sulla bancarotta per distrazione, lamentando che la sentenza non ha valutato correttamente le reali dimensioni dei beni sottratti e quindi la rilevanza del fatto; 4) omessa motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della durata delle pene accessorie; 5) mancata applicazione della prescrizione in relazione al reato di bancarotta semplice.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Sono stati rigettati i motivi relativi alla bancarotta fraudolenta documentale (primo motivo) e alla bancarotta per distrazione (terzo motivo), nonché il motivo sul carattere penale della bancarotta semplice in ordine agli elementi di crisi (secondo motivo), essendo la motivazione dei giudici di merito ritenuta congrua. È invece accolto il quinto motivo: il reato di bancarotta semplice si è estinto per prescrizione il 05/05/2021; la sentenza della Corte d'appello è annullata senza rinvio limitatamente agli effetti penali di tale reato (le statuizioni civili restano ferme). È altresì accolta la quarta censura: la Corte di appello non ha motivato sulla richiesta di riduzione delle pene accessorie e non ha considerato d'ufficio la questione (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.222/2018); per tale profilo la decisione è annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino. Nel resto il ricorso è rigettato. In primo grado e in appello l'imputato era stato condannato a 2 anni di reclusione, a pene accessorie fallimentari per 10 anni e al risarcimento dei danni; l'annullamento per prescrizione non ha effetto sulle statuizioni civili né sulla determinazione della pena principale che era stata fissata nel minimo edittale.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, conv. nella legge 18 dicembre 2020, n.176
Norma procedurale utilizzata per dare conto della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale e del fatto che le parti non hanno richiesto discussione orale; nulla incide sul merito sostanziale della decisione
Legge fallimentare (I. fall.), art. 216, comma primo, n. 2
art. 216, comma primo, n.2
La corte distingue tra le due ipotesi previste dall'art.216: la prima (sottrazione, distruzione, falsificazione di scritture) richiede dolo specifico; la seconda ipotesi (confusa tenuta della contabilità che impedisce la ricostruzione del patrimonio) richiede invece il dolo generico (mera consapevolezza della confusione contabile)
Corte costituzionale, sentenza n.222 del 2018
Richiama la necessità che il giudice valuti la compatibilità costituzionale e la legittimità delle pene accessorie fallimentari; la Corte di appello avrebbe dovuto considerare d'ufficio la questione al momento della determinazione delle pene accessorie
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Sez. 5 e altre pronunce)
Sez. U. n.22474 del 31/03/2016 (Passarelli) e numerose pronunce citate in motivazione
Consolidato orientamento per cui la bancarotta fraudolenta patrimoniale e per distrazione è reato di pericolo a dolo generico e non richiede il nesso causale tra distrazione e fallimento né la consapevolezza dello stato di insolvenza; analogamente, per la seconda ipotesi dell'art.216 la fattispecie richiede dolo generico
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale bisogna distinguere tra la "prima" ipotesi (sottrazione/distruzione/falsificazione) che richiede dolo specifico e la "seconda" ipotesi (confusa tenuta delle scritture che impedisce la ricostruzione) che richiede solo dolo generico; il giudice deve richiamare espressamente quale delle due ipotesi applica
- La bancarotta per distrazione è valutata come reato a dolo generico: non è necessario provare che l'agente fosse consapevole dell'insolvenza né che la distrazione abbia causalmente determinato il fallimento, è sufficiente la consapevole destinazione del bene a fini estranei all'impresa
- Per la bancarotta semplice è necessario provare la consapevole omissione degli obblighi (es. astensione dal richiedere il fallimento) in presenza di una crisi conclamata e durevole; gli elementi temporali e le testimonianze che attestano la perdurante inerzia dell'amministratore sono rilevanti
- La prescrizione del reato può estinguere l'azione penale anche prima della decisione di appello: occorre calcolare termini e considerare che, se la prescrizione si perfeziona prima della deliberazione di appello, la condanna va annullata quantomeno negli effetti penali
- Il giudice di merito deve motivare in modo espresso sulle richieste di riduzione delle pene accessorie; inoltre deve considerare d'ufficio la questione della compatibilità costituzionale/legale delle pene accessorie alla luce della giurisprudenza costituzionale (es. sentenza n.222/2018)
- L'annullamento della sentenza limitatamente agli effetti penali non incide sulle statuizioni civili: provvisionale e obblighi risarcitori possono restare inalterati
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