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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09676/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contributo pubblico concesso dalla Regione Campania per investimenti turistici relativi all’ammodernamento di una struttura ricettiva. A garanzia dell’erogazione era stata rilasciata una polizza fideiussoria/di garanzia da una compagnia assicuratrice in favore della Regione. Dopo la revoca del contributo, la Regione aveva chiesto il pagamento della somma garantita e la compagnia aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo, tra l’altro, l’inoperatività della polizza, l’illegittimità dell’escussione e, in subordine, il diritto di rivalsa/manleva verso la società beneficiaria e i soci. In appello, tra i motivi residui, era stata contestata la validità della seconda garanzia, aumentata rispetto all’originario importo, assumendo che l’appendice di variazione non fosse mai stata sottoscritta dalla società né dal socio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo appunto l’inesistenza della seconda fideiussione per mancata sottoscrizione dell’appendice di variazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto che la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non era esperibile contro una sentenza di appello resa in doppia conforme. Ha inoltre ritenuto il motivo privo di autosufficienza, perché non indicava in quale atto e in quale fase di merito il fatto asseritamente decisivo fosse stato introdotto, impedendo così il controllo della censura senza ricorrere ad elementi esterni al ricorso. Conseguentemente sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è stato ritenuto non deducibile nel caso di sentenza di appello resa in doppia conforme; inoltre il motivo non può limitarsi ad affermazioni generiche ma deve essere specifico e autosufficiente.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente dove e con quale atto il fatto storico controverso sia stato introdotto nel giudizio di merito, impedendo il controllo della censura.

  • art. 295 c.p.c.

    La questione della sospensione necessaria in attesa della decisione del giudice amministrativo era stata esaminata e rigettata nei gradi di merito, ma non ha inciso sull’esito del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1203 n. 3 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a fondamento della pretesa di surroga/rivalsa dopo il pagamento alla Regione.

  • art. 1949 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di surrogazione del fideiussore che paga il debito garantito.

  • art. 1950 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente quale base della domanda di regresso/manleva verso il debitore principale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. non è deducibile contro una decisione di appello sorretta da doppia conforme, salvo i limiti previsti dall’ordinamento.
  • Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente: chi deduce l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare con precisione dove quel fatto sia stato allegato e discusso nei gradi di merito, così da consentire il controllo della Corte senza ricerche esterne.
  • La contestazione dell’esistenza o della sottoscrizione di un atto negoziale in sede di legittimità non può essere trattata come semplice critica motivazionale se non è sorretta da puntuale localizzazione processuale del fatto e delle deduzioni già svolte in appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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