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Sentenza

Sentenza del 05/10/2023 n. 5513 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Irpef - ASL - Medico che svolge incarichi presso ambulatori esterni al comune di residenza - Rimborso spese viaggio - Funzione restitutoria - Tassazione - Illegittimità - Rimborso ritenute subite - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, medico oculista, chiedeva il rimborso di €2.187,00 per IRPEF trattenuta nel 2017 su somme corrisposte dall'ASL a titolo di 'indennità di trasferta' per attività presso ambulatori esterni al comune di residenza. Tali somme erano calcolate in base al chilometraggio percorso e al costo del carburante e quindi erano contestate come rimborsi spese aventi natura restitutoria e non reddituale; l'Agenzia le aveva invece assoggettate a tassazione IRPEF.

La decisione

La C.T.P. di primo grado aveva accolto il ricorso; l'Agenzia ha proposto appello, che è stato rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (XII sezione). Il Collegio ha confermato che le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute, determinati con parametrazione a chilometraggio e costo carburante (non in modo forfettario), costituiscono rimborsi con funzione restitutoria e non reddito imponibile. Sono state rigettate le argomentazioni dell'Agenzia basate su circolari amministrative, ritenute non vincolanti. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del grado in favore della ricorrente, liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. n. 271/2000

    Richiamato come riferimento ai rimborsi e indennità; utilizzato per inquadrare la natura delle somme erogate agli ambulatoriali.

  • art. 48 d.P.R. n. 597/1973

    Richiamato per affermare che le somme parametrate a spese realmente sostenute non sono assimilabili a reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

  • art. 48 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR, richiamato)

    Usato per escludere l'assoggettamento a imposta delle somme rimborsate a titolo di spese di viaggio effettive e documentate, quando non calcolate in modo forfettario.

  • art. 51 co. 1, 2 lett. d) e 5 TUIR

    Articolo richiamato dall'Agenzia per sostenere il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente; la Corte ha però confermato che le specifiche deroghe previste dal comma 5 e dalla normativa/ACN considerata escludono la tassazione quando si tratta di rimborsi concretamente parametrati alle spese sostenute.

  • art. 118 disposizioni attuative c.p.c.

    Richiamato per giustificare l'adeguamento all'orientamento nomofilattico della Corte di Cassazione e l'uso dei precedenti vincolanti ai sensi della gerarchia delle fonti processuali.

  • art. 1, II co. D. Lgs. n. 546/1992

    Richiama la norma sul raccordo con la giurisprudenza di legittimità nel procedimento tributario; usato per ancorare la decisione a precedenti della Cassazione.

  • Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 17/12/2015, art. 48

    Richiamato quale fonte che disciplina le modalità di quantificazione del rimborso (parametrizzazione a chilometraggio e costo carburante); la Corte ha considerato tale modalità come indice della natura restitutoria delle somme.

  • art. 1 D.M. n. 55/2014

    Richiamato in relazione ai criteri di liquidazione delle spese di lite nella cognizione tributaria; applicato per la determinazione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • I rimborsi spese corrisposti in relazione a trasferte e determinati in modo parametrato all'effettivo chilometraggio e al costo del carburante hanno funzione restitutoria e ripristinano il patrimonio del prestatore: non costituiscono reddito imponibile e non sono assoggettabili a IRPEF.
  • Se il rimborso è calcolato con criterio forfettario non parametrato all'effettivo esborso, può assumere natura reddituale e risultare imponibile; la differenza tra rimborso effettivo e indennità forfettaria è cruciale.
  • Le circolari e i pareri dell'Amministrazione finanziaria non sono vincolanti né per il contribuente né per il giudice: compete al giudice l'interpretazione della legge tributaria.
  • Per ottenere il riconoscimento della non imponibilità è opportuno documentare e dimostrare la modalità di calcolo (chilometraggio, tariffe carburante, criteri ACN) e l'effettivo nesso con le spese sostenute.
  • Il contribuente che subisce trattenute indebite può proporre istanza di rimborso e, in caso di diniego o silenzio-rifiuto, agire in sede tributaria per ottenere restituzione dell'IRPEF trattenuta e le spese di lite.
  • La giurisprudenza di legittimità consolidata (Cassazione) è vincolante per i giudici tributari quando fornisce orientamenti nomofilattici rilevanti: conviene citarne le pronunce affini nella difesa.

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