Cassazione Penale, Sentenza n. 5114/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per: (A) bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione della macchina trasformatrice oggetto di leasing (mancato rinvenimento e mancata indicazione della sua destinazione da parte dell'amministratore unico); (B) bancarotta documentale semplice per omessa tenuta/consegna delle scritture contabili nel triennio antecedente la dichiarazione di fallimento (in particolare documenti relativi al 2018 e al primo trimestre 2019). Il ricorrente deduceva insufficiente prova della distrazione (sostenendo di aver dichiarato che la macchina fosse rimasta presso la sede societaria) e la mancanza del dolo; inoltre contestava che l'assenza di alcune scritture, in una società sostanzialmente inattiva, avesse creato un'offesa tale da integrare il reato documentale, dato che il curatore sarebbe comunque riuscito a ricostruire gli affari della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale: il mancato rinvenimento della macchina e la mancata indicazione della sua destinazione da parte dell'amministratore legittimano l'inferenza della distrazione e la sua configurazione dolosa, specie essendo intervenuta quando l'insolvenza era già evidente. Ha altresì confermato la configurabilità della bancarotta documentale semplice per l'omessa consegna/tenuta delle scritture relative al 2018 e al primo trimestre 2019, sottolineando che tale reato è di pericolo presunto e si realizza anche senza il concreto impedimento della ricostruzione dell'attività o del patrimonio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 217, comma 2, legge fallimentare
Punisce l'imprenditore o l'amministratore che, nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, abbia omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie o le abbia tenute in modo irregolare o incompleto; è un reato di pericolo presunto e può essere integrato anche a titolo di colpa (negligenza), a prescindere dal concreto pregiudizio per i creditori.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Disciplina la bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili; a differenza dell'art. 217/2 richiede l'elemento di offensività concreto, ossia l'impedimento alla ricostruzione del patrimonio/volume d'affari, che caratterizza la fattispecie fraudolenta.
art. 87, legge fallimentare
Attribuisce al fallito l'obbligo di verità nei confronti del curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa; la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni può giustificare un'inversione apparente dell'onere della prova e consentire di desumere la distrazione.
Massime di principio
- Se beni aziendali risultano mancanti al curatore e l'amministratore non indica la destinazione o la collocazione, il giudice può inferire la distrazione: l'onere, in pratica, si sposta sull'amministratore di spiegare la sorte dei beni.
- La bancarotta documentale (art. 217, comma 2) è un reato di pericolo presunto: l'omessa tenuta o consegna delle scritture obbligatorie nel triennio antecedente il fallimento integra il reato anche se la ricostruzione degli affari è parzialmente possibile e anche a titolo di colpa.
- La cessazione effettiva dell'attività non elimina l'obbligo di tenere le scritture contabili se non è formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese; quindi la semplice inattività non giustifica l'omissione.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è necessario l'elemento soggettivo doloso; tuttavia la sottrazione di beni intervenuta quando l'insolvenza era già evidente può essere considerata indice del dolo.
- In ipotesi miste (dispersone di beni + omissione documentale), la mancata consegna delle scritture può anche ostacolare l'accertamento della destinazione dei beni sottratti e rafforzare la prova della distrazione.
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