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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33272/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile l'istanza con cui il condannato chiedeva, in relazione al provvedimento di determinazione delle pene concorrenti del 21 giugno 2021, di escludere dal secondo cumulo parziale una condanna indicata al n. 7, divenuta irrevocabile nel 2007, sostenendo che essa fosse già assorbita nella condanna indicata al n. 17 per effetto del riconoscimento della continuazione. Il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 663 e 665 c.p.p., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ha sostenuto che la nuova istanza non fosse reiterativa di quella del 9 maggio 2022, poiché il precedente provvedimento e la precedente decisione della Corte di cassazione non avrebbero esaminato specificamente la questione della duplicazione del computo della pena relativa alla sentenza n. 7. Secondo la difesa, tale pena sarebbe stata calcolata due volte: una prima volta nel cumulo riferito alla sentenza n. 17, mediante l'aumento per la continuazione, e una seconda volta nel successivo cumulo parziale. La Corte ha rilevato che la medesima richiesta era già stata esaminata e rigettata con ordinanza del 9 maggio 2022. Ha inoltre richiamato la precedente decisione di legittimità, secondo cui il giudice dell'esecuzione aveva fornito una spiegazione chiara ed esaustiva dell'impossibilità di escludere la condanna n. 7 dal secondo cumulo, essendo distinti i periodi concorsuali relativi alle due condanne. In applicazione dell'art. 174, comma 2, c.p.p., l'indulto deve essere applicato una sola volta dopo il cumulo materiale delle pene e prima dell'applicazione del criterio moderatore del cumulo giuridico; il ricorrente, inoltre, non aveva fornito elementi specifici nuovi idonei a consentire un riesame nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza reiterata, poiché la questione era già stata esaminata e respinta. Ha altresì ribadito che il precedente giudice dell'esecuzione aveva già escluso, con motivazione ritenuta chiara ed esaustiva, l'assorbimento della condanna n. 7 nella condanna n. 17 e aveva applicato correttamente il criterio secondo cui l'indulto si detrae dal cumulo materiale prima dell'applicazione del cumulo giuridico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 174, comma 2, c.p.p.

    l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati

    L'indulto deve essere applicato una sola volta dopo il cumulo materiale delle pene; le pene estinte per indulto devono essere detratte prima dell'applicazione del criterio moderatore del cumulo giuridico.

  • artt. 71 e seguenti c.p.

    Le pene devono essere previamente cumulate secondo le norme sul concorso dei reati ai fini dell'applicazione dell'indulto.

  • art. 78 c.p.

    Il criterio moderatore del cumulo giuridico si applica successivamente alla detrazione delle pene estinte per indulto.

  • art. 663 c.p.p.

    Norma indicata dal ricorrente come erroneamente applicata; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza accogliere la doglianza.

  • art. 665 c.p.p.

    Norma indicata dal ricorrente in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione; la censura è stata assorbita nella declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La richiesta presentata al giudice dell'esecuzione è inammissibile quando ripropone una questione già esaminata e decisa, salvo che siano indicati elementi specifici nuovi idonei a giustificare un riesame nel merito.
  • Ai fini dell'applicazione dell'indulto, le pene devono essere previamente cumulate materialmente; l'indulto deve essere detratto una sola volta e, solo successivamente, può essere applicato il criterio moderatore del cumulo giuridico.
  • La distinzione dei periodi concorsuali riferiti a diverse condanne può escludere l'assorbimento di una condanna in un'altra nell'ambito del cumulo delle pene, quando tale distinzione risulti dal provvedimento di cumulo e sia stata adeguatamente motivata dal giudice dell'esecuzione.
  • Una censura relativa alla duplicazione del computo della pena non consente il riesame di una precedente decisione se il ricorrente non fornisce elementi specifici e nuovi rispetto a quelli già valutati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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