Cassazione Civile, Ordinanza n. 20458/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, disconoscendo la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, poi in appello davanti alla CTR, ma entrambi i giudici di merito avevano respinto i ricorsi. In Cassazione la società proponeva sette motivi di ricorso. Successivamente, con memoria, ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. 193/2016, e ha anche rinunciato espressamente agli atti del ricorso, producendo la documentazione relativa ai versamenti eseguiti. La Corte ha rilevato che la definizione agevolata non era documentalmente collegata in modo inequivoco all'avviso oggetto del giudizio, ma ha ritenuto decisiva la rinuncia espressa al ricorso contenuta nella memoria notificata alla controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha precisato che non vi erano i presupposti per dichiarare l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la definizione è dipesa da motivi sopravvenuti e non dall'esito del ricorso introduttivo. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato come base della definizione agevolata cui la ricorrente aveva dichiarato di aver aderito
L. 1 dicembre 2016, n. 225
legge di conversione del d.l. 193/2016 richiamata dalla parte
art. 391 c.p.c.
la rinuncia espressa al ricorso, notificata alla controparte, integra la fattispecie estintiva del giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non opera l'obbligo di ulteriore contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti e non dall'esito del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 richiamata dalla Corte
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia espressa al ricorso, se notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., anche quando la parte invochi parallelamente la cessazione della materia del contendere.
- La mera allegazione di una definizione agevolata non è sufficiente a fondare l'estinzione del giudizio se non sia documentato un collegamento inequivoco tra la procedura definitoria e l'atto impositivo oggetto della causa.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sussiste quando la chiusura del processo dipende da eventi sopravvenuti estranei alla decisione sul ricorso.
- In presenza di rinuncia al ricorso, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione disposta dalla Corte.
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