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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08284/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di rettifica IMU relativo all’annualità 2013, emesso dal Comune con riferimento a unità immobiliari non locate. In appello la CTR aveva riconosciuto la debenza dell’imposta solo nella misura del 50% sulle unità immobiliari dichiarate agibili il 2 dicembre 2014, rigettando il resto del ricorso. In Cassazione la contribuente deduceva, con due motivi, da un lato la nullità dell’avviso per carenza/insufficienza di motivazione, lamentando che non fossero indicate le modalità di calcolo della pretesa, le aliquote applicate e i versamenti IMU 2013 effettuati; dall’altro la falsa applicazione della disciplina IMU sul beneficio per i fabbricati merce e l’omessa considerazione del fatto che non sarebbero richiesti specifici oneri di comunicazione e che la norma sopravvenuta non potesse operare retroattivamente. Il Comune resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, contestando la riduzione del 50% riconosciuta dalla CTR per asserita inagibilità dell’immobile e sostenendo che tale riduzione fosse stata riconosciuta in assenza del certificato di agibilità e senza i presupposti di legge per qualificare i beni come inagibili/inabitabili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società contribuente, ritenendo infondato il motivo sulla motivazione dell’atto impositivo e non decisiva la censura sulla disciplina dei fabbricati merce. Ha invece accolto il ricorso incidentale del Comune, rilevando che la CTR aveva erroneamente confuso il requisito fiscale dell’inagibilità/inabitabilità con la mera agibilità amministrativo-urbanistica dell’immobile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato anche il ricorso originario della contribuente nella parte in cui chiedeva il riconoscimento della riduzione d’imposta. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 3 l. 241/1990

    la Corte ritiene infondata la censura perché la CTR aveva correttamente riconosciuto la motivazione dell’atto impositivo

  • art. 7 l. 212/2000

    richiamato dalla contribuente per contestare la motivazione dell’avviso, ma la censura è ritenuta infondata

  • art. 10 l. 212/2000

    richiamato dalla contribuente nel medesimo motivo sulla motivazione dell’atto

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla contribuente a sostegno della dedotta carenza motivazionale

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla contribuente a sostegno della dedotta carenza motivazionale

  • art. 13, comma 9-bis, d.l. 201/2011

    invocato dalla contribuente, ma non ritenuto decisivo ai fini della controversia

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013 conv. in l. 124/2013

    la Corte rileva che per il beneficio per la seconda rata 2013 era necessaria la dichiarazione prevista dalla norma, pacificamente non presentata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla contribuente nel secondo motivo, ma la Corte valorizza la mancanza della dichiarazione richiesta dalla disciplina applicabile

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla contribuente nel secondo motivo, senza accoglimento

  • art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011

    richiamato dal Comune nel ricorso incidentale sulla base imponibile IMU e sulla riduzione per inagibilità/inabitabilità

  • art. 13, comma 3, lett. b, d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011

    La base imponibile è ridotta del 50 per cento: ... b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

    la riduzione spetta solo in presenza di inagibilità/inabitabilità sostanziale e di fatto non utilizzabilità dell’immobile

  • art. 24 d.P.R. 380/2001

    richiamato come parametro per individuare i requisiti di agibilità/inagibilità del fabbricato

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    richiamato per distinguere manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo

  • art. 4, comma 5, d.lgs. 16/2012

    invocato dal Comune per contestare il riconoscimento dell’inagibilità senza certificato di agibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di soccombenza

Massime di principio

  • In tema di IMU, la riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili presuppone una condizione oggettiva di degrado o obsolescenza del bene, non superabile con interventi di manutenzione, e la sua temporanea non utilizzabilità di fatto.
  • La mera mancanza del certificato di agibilità non coincide con l’inagibilità fiscale: l’agibilità attiene ai profili igienico-sanitari e amministrativo-urbanistici, mentre l’agevolazione IMU dipende da requisiti sostanziali diversi.
  • Per ottenere benefici fiscali su immobili qualificati come fabbricati merce o comunque agevolati, non è sufficiente la sola risultanza contabile o la produzione del bilancio, quando la legge richieda anche una specifica dichiarazione del contribuente e l’indicazione catastale degli immobili.
  • Un avviso di accertamento o rettifica è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa e risulta leggibile anche per relationem agli atti presupposti; la censura di motivazione deve essere specifica e riferita a un fatto decisivo effettivamente identificato.
  • In Cassazione, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione puntuale del fatto storico decisivo asseritamente omesso; un richiamo generico a un fatto non chiaramente individuato è inammissibilmente aspecifico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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