Tribunale, Ordinanza T-349/24
Order of the General Court (Tenth Chamber) of 28 March 2025. — WS v European Union Intellectual Property Office. — Action for annulment – Law governing the institutions – Protection of personal data – Regulation (EU) 2018/1725 – Requests sent to EUIPO concerning the processing of the applicant’s personal data – Act not open to challenge – Inadmissibility. — Case T-349/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto come inammissibile il ricorso di WS contro il presunto rigetto da parte di EUIPO di richieste presentate in base al regolamento (UE) 2018/1725. Ha ritenuto che non esistesse un atto impugnabile, poiché EUIPO non aveva adottato una decisione espressa e il silenzio dell'agenzia non poteva essere assimilato a un rigetto implicito nelle circostanze del caso. Ha inoltre osservato che le richieste del febbraio 2024 ripetevano sostanzialmente quelle già formulate nel dicembre 2023, senza alcun fatto nuovo e materiale idoneo a riaprire i termini di ricorso.
Azione di annullamento contro il presunto rigetto, da parte di EUIPO, di richieste presentate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in materia di protezione dei dati personali: inammissibilità per difetto di atto impugnabile e per tentativo di eludere i termini di ricorso.
La questione giuridica
Se le lettere/richieste del ricorrente del 1 febbraio 2024 e del 16 febbraio 2024, presentate a EUIPO ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, possano essere considerate come rigetti impliciti impugnabili; se, in ogni caso, tali richieste costituiscano una mera reiterazione di richieste precedenti già tacitamente o espressamente esaminate, con conseguente inammissibilità del ricorso perché volto a eludere il termine di impugnazione di cui all'articolo 263 TFUE; e se l'asserita presenza di un nuovo fatto fosse idonea a riaprire i termini.
Principio di diritto
Un ricorso ex articolo 263 TFUE è inammissibile quando non è diretto contro un atto che produca effetti giuridici vincolanti, e la mera inerzia dell'istituzione non è di regola impugnabile in assenza di una previsione espressa del diritto dell'Unione che la assimili a una decisione. Inoltre, un soggetto non può eludere il termine di impugnazione reiterando, mediante nuove richieste in materia di protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, domande sostanzialmente identiche a precedenti richieste già formulate; solo fatti nuovi e materiali, idonei a modificare sostanzialmente la situazione di base, possono giustificare una nuova istanza e riaprire la possibilità di impugnazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché EUIPO non aveva adottato un atto impugnabile e, comunque, le richieste del febbraio 2024 erano una mera ripetizione di quelle del dicembre 2023, senza che fosse dimostrato un fatto nuovo e materiale.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1725
- Articoli 17-24 del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1725
Inammissibilità del ricorso contro il presunto rigetto di richieste ex regolamento (UE) 2018/1725
Il Tribunale dell'Unione europea, con ordinanza del 28 marzo 2025 nella causa T-349/24, ha esaminato un ricorso diretto proposto da WS contro EUIPO in materia di protezione dei dati personali. Il ricorrente chiedeva l'annullamento di presunti rigetti di due richieste del 1 febbraio 2024 e del 16 febbraio 2024 formulate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Contesto fattuale e procedimenti collegati
Il Tribunale ricostruisce un contesto caratterizzato da una lunga sequenza di segnalazioni, richieste e comunicazioni del ricorrente a EUIPO e ad altri soggetti, tutte fondate sull'asserita manipolazione o cancellazione dei dati contenuti nel profilo SuccessFactors e su presunte violazioni del trattamento dei dati personali. Vengono richiamati anche altri procedimenti paralleli già pendenti, in particolare le cause T-221/23 e T-1138/23, relative a contestazioni analoghe sul medesimo profilo e sulla gestione dei dati da parte di EUIPO.
Le richieste del ricorrente e la reazione di EUIPO
Il ricorrente aveva chiesto, tra l'altro:
- il riconoscimento della violazione dei suoi dati personali;
- l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal capo III del regolamento 2018/1725;
- la segnalazione della presunta violazione al Garante europeo della protezione dei dati (EDPS);
- l'avvio di un'indagine amministrativa e la segnalazione di taluni dipendenti all'OLAF.
EUIPO, da parte sua, aveva già comunicato il 22 settembre 2023 di non ravvisare alcuna violazione dei dati personali del ricorrente e di interrompere la corrispondenza perché manifestamente infondata, eccessiva e ripetitiva. Le richieste di febbraio 2024 riproponevano sostanzialmente le stesse censure, pur con un riferimento a modifiche riscontrate nel profilo SuccessFactors il 24 gennaio 2024.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il Tribunale ha affrontato anzitutto la questione preliminare dell'esistenza di un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Ha ricordato che sono impugnabili solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti e incidono sulla posizione giuridica del ricorrente. Ha poi richiamato il principio secondo cui il silenzio di un'istituzione non equivale, di per sé, a una decisione, salvo previsione espressa del diritto dell'Unione.
Ragionamento sulla mancanza di atto impugnabile
Secondo il Tribunale:
- EUIPO non aveva adottato alcuna decisione espressa sulle richieste del 1 febbraio 2024 e del 16 febbraio 2024;
- il regolamento (UE) 2018/1725, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, prevede un termine di un mese per rispondere e la possibile proroga, ma non stabilisce che il silenzio dell'istituzione equivalga automaticamente a un rigetto implicito;
- nelle circostanze concrete, il ricorrente non aveva allegato alcuna circostanza particolare che consentisse di qualificare la mancata risposta come decisione implicita di rigetto.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che mancasse, in linea di principio, un atto idoneo a essere impugnato.
Reiterazione di richieste precedenti ed elusione dei termini
In ogni caso, il Tribunale ha osservato che le richieste di febbraio 2024 erano, nella sostanza, una mera ripetizione di quelle del dicembre 2023. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i diritti riconosciuti agli interessati dagli articoli 17-24 del regolamento 2018/1725 non consentono di aggirare il termine di ricorso ex articolo 263 TFUE rimettendo in discussione, tramite una nuova domanda, una precedente decisione divenuta definitiva.
Ha inoltre precisato che solo la sopravvenienza di fatti nuovi e materiali può giustificare una nuova richiesta. Per essere "nuovo" il fatto non deve essere stato conosciuto né conoscibile al momento della decisione precedente; per essere "materiale" deve poter modificare sostanzialmente la situazione alla base della domanda originaria.
Assenza di un fatto nuovo e materiale
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato l'esistenza di un fatto nuovo e materiale. Le modifiche indicate nel profilo SuccessFactors, consistenti in variazioni di un giorno nelle colonne "Date Applied" e "Status Date", erano state menzionate, ma senza spiegazione convincente circa la loro capacità di incidere sostanzialmente sulla sua posizione. Pertanto, anche a voler ammettere un rigetto implicito, il ricorso sarebbe stato comunque finalizzato a eludere il termine di impugnazione.
Termine di ricorso e proroga del termine di risposta
Il Tribunale ha aggiunto che, anche ipotizzando la presenza di un nuovo fatto e di un rigetto implicito alla scadenza del termine di un mese previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2018/1725, il ricorso sarebbe comunque tardivo. Ha respinto anche l'argomento del ricorrente secondo cui il termine per rispondere si sarebbe prorogato di due mesi, osservando che EUIPO non aveva informato l'interessato di una proroga e che, anzi, dalla precedente comunicazione del 22 settembre 2023 risultava la volontà dell'agenzia di interrompere la corrispondenza.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha condannato WS a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EUIPO.
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