Cassazione Civile, Ordinanza n. 04309/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla società controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Poiché la rinuncia è intervenuta dopo la fissazione dell'adunanza camerale, la declaratoria di estinzione è stata pronunciata dal Collegio. Non è stata disposta regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine dal rigetto, da parte della Corte d'appello di L'Aquila, delle domande proposte da un soggetto contro una società. In sede di legittimità il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione contro la società che aveva resistito nel giudizio di merito; una seconda società risultava intimata e non ha svolto difese. Successivamente, prima della discussione in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal nuovo difensore munito di procura speciale, e la società resistente ha accettato la rinuncia, dichiarando anche la propria rinuncia al controricorso. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi esclusivamente gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta dopo la fissazione dell'adunanza.
Norme richiamate
art. 391, u.c., c.p.c.
senza regolazione di spese
La rinuncia al ricorso, quando rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione; se la rinuncia interviene dopo la fissazione dell'adunanza, la declaratoria di estinzione compete al Collegio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, se accettata dal controricorrente, comporta l'estinzione del processo.
- Se la rinuncia al ricorso per cassazione è depositata dopo la fissazione dell'adunanza o dell'udienza, la pronuncia di estinzione deve essere resa dal Collegio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia può essere dichiarata senza regolazione delle spese quando ciò risulti dalla disciplina applicata nella decisione e non residuino questioni sulle spese tra le parti costituite.
Come è indicizzato
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