Sentenza n. 1234/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 123/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 123/2025 del Tribunale di Rimini. Il decreto era munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., emanato il 30 maggio 2025, ed era stato notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante la notificazione e la decorrenza del termine, il Ministero è rimasto inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, ove non già pagate, nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, fin d'ora, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà costituisce il titolo esecutivo posto a fondamento dell'ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- La persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia nel termine assegnato, indicando anche la possibilità di delega o subdelega per gli adempimenti sostitutivi.
Come è indicizzato
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