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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10270/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/03/2021 del Tribunale di Macerata con cui, riconosciuta la continuazione tra più condanne irrevocabili, il giudice dell'esecuzione aveva preso come pena-base la sentenza del 8/11/2019 (6 anni e 7 mesi di reclusione ed euro 33.000,00 di multa) e aveva applicato un aumento di pena di 3 anni di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per il reato ritenuto satellite giudicato con sentenza del Tribunale di Ancona del 30/07/2015 (pena originaria 5 anni e 4 mesi ed euro 18.000,00). Il difensore ha denunciato violazioni degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 132 e 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e l'omissione della motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per reati già giudicati in modo separato e unificati per continuazione, deve scorporare i reati già unificati, individuare il reato piu grave e poi determinare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite. Ha constatato che il Tribunale di Macerata non ha effettuato lo scorporo né ha motivato la quantificazione delle frazioni di pena attribuite ai singoli reati satellite, fissando in modo significativo l'aumento contestato. Perciò ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio al Tribunale di Macerata per nuovo giudizio, con l'indicazione di applicare l'art. 34, comma 1, c.p.p. come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2013, che impedisce la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    La norma sulla continuazione richiede che, per reati separatamente giudicati e gia' unificati in precedenti sentenze, il giudice dell'esecuzione scorpori i reati riuniti, identifichi il reato piu' grave e poi applichi aumenti autonomi per ciascun reato satellite; non e' ammesso un semplice cumulo surrettizio.

  • art. 132 cod. pen.

    Attribuisce al giudice il potere discrezionale di determinare la pena secondo i criteri di individualizzazione; tale potere deve essere esercitato con motivazione adeguata anche in sede esecutiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (circostanze, attenuanti, etc.); la Corte richiede che la motivazione indichi il rapporto di proporzione tra le pene e renda controllabile il percorso logico-giuridico nella determinazione degli aumenti.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alle istanze in sede esecutiva (applicazione della disciplina del reato continuato); dalla sentenza emerge che le decisioni su tali istanze devono essere motivate e corrette in sede di rinvio se affette da vizi.

  • art. 34, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2013: dispone i limiti alla partecipazione del giudice al nuovo giudizio dopo annullamento, impedendo che il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciarsi sull'ordinanza impugnata partecipi al giudizio di rinvio.

  • art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte Costituzionale nella declaratoria di illegittimita' parziale; collegato all'art. 34 c.p.p. circa l'incapacita' del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata a partecipare al giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena per reati continuati giudicati separatamente, e' obbligatorio scorporare i reati gia' unificati e individuare il reato piu' grave prima di calcolare gli aumenti per i satelliti.
  • La quantificazione degli aumenti per ciascun reato satellite deve essere motivata distintamente: la motivazione deve permettere di verificare la proporzione tra le pene e il rispetto dei limiti di legge, non basta il mero rispetto del limite massimo teorico.
  • La mancata motivazione sulla ripartizione degli aumenti tra i reati e l'omissione dello scorporo sono vizi tali da giustificare l'annullamento della determinazione della pena e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Dopo l'annullamento limitato alla determinazione della pena, il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza annullata non puo' partecipare al giudizio di rinvio, in applicazione dell'art. 34 c.p.p. interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2013.
  • In casi simili la difesa deve sollecitare nel ricorso la richiesta di motivazione puntuale sugli aumenti e, se omessa, chiedere l'annullamento limitato alla determinazione della pena con rinvio.

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