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Sentenza

Sentenza n. 1431/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante accertamento del diritto all’applicazione della clausola di salvaguardia e condanna al pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’applicazione della clausola di salvaguardia e al conseguente inquadramento nella fascia da 3 a 8 anni per il periodo dal 20 agosto 2012 al 19 agosto 2019, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate dal 8 ottobre 2016 al 10 agosto 2019, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso delle spese di lite. Nonostante la richiesta di pagamento del 6 maggio 2024, l’amministrazione è rimasta inerte. Il ricorrente ha quindi proposto l’actio iudicati ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Castrovillari entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia la disciplina dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri conformativi e sostitutivi esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001

    La regola sull’imputazione all’amministrazione delle spese dell’attività commissariale, prevista per l’ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro derivanti da altri giudicati.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile nei confronti dell’amministrazione inadempiente all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando sia decorso il termine di moratoria di centoventi giorni e persista l’inerzia dopo la richiesta di pagamento.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inutile decorso del termine.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio funzionali al pagamento delle somme dovute.
  • Le spese dell’eventuale attività commissariale possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente mediante applicazione analogica della disciplina prevista dall’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001 anche a giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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