Cassazione Penale, Sentenza n. 33484/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva plurime censure rispetto all'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata (anche dall'art. 416‑bis.1): 1) mancato contenuto minimo e omessa autonoma valutazione del provvedimento cautelare; 2) inutilizzabilità e carenze motivazionali dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni (Rit. 1209/2018 e Rit. 1247/2018), con uso di fonti confidenziali; 3) insufficienza dei gravi indizi, in particolare per l'attribuzione della voce del ricorrente in una intercettazione (progressivo n.52) e omessa considerazione della consulenza tecnica di parte; 4) errata applicazione dell'aggravante 416‑bis.1 e mancata ponderazione delle esigenze cautelari e di proporzionalità della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riferimento alle censure sulla sussistenza dei gravi indizi, in particolare per l'omessa valutazione della consulenza tecnica di parte che metteva in dubbio l'attribuzione della voce al ricorrente nel progressivo n.52. Tale omissione è stata considerata rilevante ai fini motivazionali (art. 606 lett. e) c.p.p.) e ha determinato l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro affinché colmi le lacune motivazionali. Le restanti censure (contenuto minimo dell'ordinanza, uso delle fonti confidenziali e motivazione delle intercettazioni, sussistenza dell'aggravante e esigenze cautelari) sono state respinte come generiche o infondate: la Corte ha confermato che il rinvio per relationem alla richiesta del P.M. non è di per sé illegittimo, che l'onere di specificità del gravame spetta al ricorrente e che, nei reati di criminalità organizzata, l'onere motivazionale dei decreti intercettativi è attenuato sul piano del "quantum" di prova.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
Disciplina il contenuto minimo dell'ordinanza che dispone la misura cautelare; la Corte afferma che il rinvio per relationem alla richiesta del P.M. può soddisfarne i requisiti purché emerga una valutazione autonoma del giudice e non un'adesione acritica
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti dell'ordinanza genetica; la Corte conferma che l'ordinanza può rinviare agli atti della procura per l'esposizione dei fatti
artt. 266 e 267 cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni e sulla loro autorizzazione/convalida; la Corte richiede motivazioni adeguate ma osserva che, nei reati di criminalità organizzata, il vaglio si concentra sulla consistenza della base indiziaria complessiva e sulla necessità (non sempre l'assoluta indispensabilità) delle captazioni
art. 125 cod. proc. pen.
Riferito all'uso delle intercettazioni d'urgenza: la Corte verifica la motivazione dei decreti ma dichiara generiche le censure che non indicano punti precisi di carenza
art. 271 cod. proc. pen.
Attinente alla utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ricorda i limiti derivanti dall'impiego di informazioni confidenziali ma precisa che tali informazioni possono legittimamente stimolare indagini che poi producono autonomi indizi
art. 203 cod. proc. pen.
Divieto di utilizzare informazioni confidenziali per ritenere sussistenti sufficienti indizi; la Corte puntualizza che le informazioni confidenziali non sono per se stesse inammissibili se servono a indirizzare le indagini e da altre risultino poi indizi autonomi
art. 416‑bis.1 cod. pen.
Aggravante per il metodo mafioso: la Corte ha evitato di decidere sul punto, rinviando dopo aver annullato per vizio motivazionale sulla prova principale che sosteneva la gravità degli indizi
art. 629 cod. pen.
Delitto di estorsione; la Corte richiama che per qualificare il metodo mafioso occorre individuare il "quid pluris" minatorio/violento rispetto all'ordinario
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Regole sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura: le censure difensive su proporzionalità e alternative alla custodia non sono state accolte perché non specificamente argomentate
artt. 233 e 121 cod. proc. pen.
Potere della difesa di depositare memorie e consulenze tecniche in ogni stato del procedimento; la Corte afferma che l'omessa valutazione di una consulenza di parte può incidere sulla motivazione e, se rilevante, giustificare l'annullamento
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di impugnazione per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto sussistente il vizio motivazionale in relazione all'omessa considerazione della consulenza tecnica di parte
art. 15, comma 2 Cost.
Richiamato nel contesto della garanzia di adeguata motivazione dei decreti intercettativi e dell'esigenza di adeguatezza del mezzo rispetto ai valori costituzionali
art. 13 D.L. n.152/1991 conv. legge 203/1991
Citata in relazione al divieto di utilizzazione di informazioni confidenziali per provare l'esistenza di indizi; la Corte distingue tra uso vietato per formare la base indiziaria e uso lecito come stimolo investigativo
art. 94, comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.
Riferito agli adempimenti di cancelleria dopo la decisione; la Corte ordina gli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- Il giudice può rinviare per relationem agli atti del P.M. per descrivere i fatti contestati, purché dal provvedimento emerga che il giudice ha compiuto una valutazione autonoma e non abbia recepito acriticamente la richiesta del P.M.
- Chi impugna per cassazione un provvedimento cautelare ha l'onere di specificare in quali passaggi la mancata autonoma valutazione abbia impedito apprezzamenti contrari: censure generiche vengono respinte.
- Nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata l'onere motivazionale dei decreti di intercettazione è attenuato sul piano del "quantum" di prova: il vaglio è sulla consistenza complessiva della base indiziaria e sulla necessità (non sempre l'assoluta indispensabilità) delle captazioni.
- L'uso di informazioni confidenziali non determina automaticamente l'illegittimità delle intercettazioni se tali informazioni hanno solo stimolato indagini che hanno poi prodotto indizi autonomi.
- Se la difesa produce una consulenza tecnica che mette in dubbio un elemento essenziale della prova (es. attribuzione della voce), il giudice deve espressamente confrontarsi con tale consulenza; l'omessa valutazione può determinare vizio motivazionale e annullamento con rinvio.
- La qualificazione del "metodo mafioso" richiede l'indicazione del quid pluris minatorio o violento rispetto alla fattispecie ordinaria; manca tale valutazione, la contestazione dell'aggravante può essere fondata.
- Le censure relative alla proporzionalità e alla misura cautelare meno afflittiva richiedono una specifica e dettagliata rappresentazione degli elementi che rendono inefficace la custodia cautelare; argomentazioni generiche sono insufficienti.
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