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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37807/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento fondato su indagini finanziarie relativo all'anno d'imposta 2006 per IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente annullando parzialmente l'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito nella l. n. 172 del 2017, nonché degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sosteneva, da un lato, che la CTR avesse erroneamente considerato definita l'intera pretesa tributaria per effetto della definizione agevolata, mentre avrebbe potuto riferirsi solo alla quota di un terzo non compresa nella definizione; dall'altro, che la motivazione fosse apodittica e non analitica, poiché la CTR si sarebbe limitata a elencare in modo indistinto le movimentazioni bancarie contestate e le giustificazioni del contribuente, senza esaminare una per una le singole operazioni e il relativo contrasto tra rilievi dell'Ufficio e prova offerta dal contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso sotto entrambi i profili. Ha osservato che la CTR aveva impropriamente riferito la definizione agevolata all'intera pretesa, mentre avrebbe dovuto pronunciarsi solo sulla parte di credito fiscale non definita, pari a un terzo escluso dalla definizione. Ha inoltre censurato la motivazione della sentenza impugnata perché non analitica: in tema di accertamenti basati su indagini finanziarie, il contribuente deve dimostrare in modo specifico la provenienza e la destinazione dei singoli movimenti bancari, con riferimento ai rapporti sottostanti e alle diverse cause giustificative di accrediti e prelievi; conseguentemente, anche il giudice deve dare conto analiticamente, per ciascuna operazione, delle contestazioni dell'Ufficio e delle giustificazioni del contribuente. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla corte di appello competente per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016

    richiamato in relazione alla definizione agevolata: la CTR non poteva ritenere definita l'intera pretesa se la definizione riguardava solo una parte dell'importo accertato.

  • L. n. 172 del 2017

    norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    in materia di indagini finanziarie, il contribuente deve fornire prova analitica della provenienza e destinazione dei singoli movimenti bancari per vincere la presunzione fiscale.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale base normativa delle indagini finanziarie ai fini IVA, con analogo onere di giustificazione analitica dei movimenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • Cass. Sez. U, n. 8999 del 2009

    citata come precedente rispetto al quale il Collegio decide in difformità dalla proposta del consigliere relatore.

  • Cass. Sez. 5, n. 26111 del 2015

    richiamata per il principio secondo cui, a fronte di contestazioni dell'Ufficio su movimentazioni bancarie, il contribuente deve dimostrare in modo specifico e analitico la giustificazione dei singoli movimenti.

  • Cass. Sez. 5, n. 26692 del 06/12/2005

    richiamata in tema di prova analitica dei movimenti bancari.

  • Cass. Sez. 5, n. 20199 del 24/09/2010

    richiamata in tema di prova analitica dei movimenti bancari.

  • Cass. Sez. 5, n. 16650 del 29/07/2011

    richiamata in tema di prova analitica dei movimenti bancari.

  • Cass. Sez. 5, n. 26173 del 06/12/2011

    richiamata con riferimento all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e alla necessità di giustificare i movimenti con prova specifica.

  • Cass. Sez. 5, n. 15217 del 12/09/2012

    richiamata in tema di prova analitica dei movimenti bancari.

  • Cass. Sez. 5, n. 1418 del 22/01/2013

    richiamata in tema di prova analitica dei movimenti bancari.

  • Cass. Sez. 5, ord. n. 6595 del 15/03/2013

    richiamata in tema di prova analitica dei movimenti bancari.

  • Cass. Sez. 5, n. 21303 del 18/09/2013

    richiamata in tema di prova analitica dei movimenti bancari.

  • Cass. Sez. 5, n. 20668 del 01/10/2014

    richiamata in tema di prova analitica dei movimenti bancari.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti fondati su indagini finanziarie, il contribuente che intenda superare la presunzione fiscale deve offrire una prova specifica, analitica e riferita a ciascun singolo movimento bancario, indicando la provenienza e la destinazione delle somme e le concrete ragioni giustificative di accrediti e prelievi.
  • A fronte di una contestazione analitica dell'Ufficio su movimentazioni bancarie, il giudice di merito deve motivare in modo altrettanto analitico, confrontando per ogni operazione il dato emerso, il rilievo erariale e la giustificazione addotta dal contribuente; non è sufficiente una motivazione sintetica o cumulativa.
  • Se una parte della pretesa tributaria è stata definita in via agevolata, il giudice può pronunciarsi solo sulla quota residua non coperta dalla definizione, non potendo estendere gli effetti della definizione all'intero accertamento quando ciò non risulti dal dato normativo o dal contenuto della procedura.
  • La censura di violazione di legge è fondata quando la decisione di merito attribuisce alla definizione agevolata un effetto più ampio di quello previsto dalla disciplina applicabile o quando disattende il criterio probatorio richiesto dalle norme sulle indagini finanziarie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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