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Ordinanza

Ordinanza n. 86/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 3856 del 24 dicembre 2025, adottata dal Dirigente del Settore n. 2 (Servizi alla persona, attività produttive e valorizzazione del territorio) del Comune di Crotone, di “Presa d’atto Verbale n. 3 del 23.12.2025. Convalida e conferma delle Determinazioni Dirigenziali n. 3647 del 11.12.2025 e n. 3802 del 22.12.2025”, di ammissione a finanziamento della proposta presentata da Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale Onlus quale soggetto capofila della costituenda Associazione temporanea di scopo con i soggetti indicati in epigrafe, e di conferma della concessione alla predetta Associazione temporanea di scopo del contributo complessivo di euro 150.000,00 previsto dall’Avviso Pubblico a valere sui fondi di cui al Programma per l’attuazione della strategia di sviluppo urbano pubblicato il 24 novembre 2025, preceduto da “Avviso di preinformazione” pubblicato il 13 ottobre 2025, - delle sopra citate Determinazioni Dirigenziali di approvazione dei verbali e del progetto esecutivo n. 3647 del 11 dicembre 2025 e n. 3802 del 22 dicembre 2025 - della Determinazione Dirigenziale dello stesso Settore n. 2 di “proroga della scadenza del termine per la presentazione delle domande” (dalle ore 10 alle ore 24 del 9.12.2025) - del connesso Avviso Pubblico; - di ogni altro atto istruttorio, connesso o conseguenziale e di attribuzione dei punteggi finali;

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di ammissione a finanziamento e di concessione di un contributo complessivo di 150.000 euro, determinazioni di approvazione dei verbali e del progetto esecutivo, proroga del termine di presentazione delle domande e connesso avviso pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Una società cooperativa sociale ha impugnato gli atti con cui il Comune di Crotone, nell’ambito di un avviso pubblico finanziato con fondi del Programma per l’attuazione della strategia di sviluppo urbano, ha ammesso a finanziamento la proposta presentata da una cooperativa sociale quale capofila di una costituenda associazione temporanea di scopo, confermando la concessione di un contributo di 150.000 euro. Sono stati inoltre impugnati gli atti di approvazione dei verbali e del progetto esecutivo, la determinazione di proroga del termine per la presentazione delle domande e l’avviso pubblico, nonché gli atti istruttori e quelli relativi all’attribuzione dei punteggi finali. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente le singole censure, ma dà atto che i motivi di ricorso evidenziano, prima facie, profili di fondatezza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha accolto la domanda cautelare incidentale. Pur rinviando alla fase di merito l’approfondita valutazione delle questioni dedotte, il Collegio ha rilevato una prima apparenza di fondatezza dei motivi di ricorso. Ha inoltre ritenuto prevalente, in vista della trattazione del merito, l’esigenza di mantenere integra la situazione controversa (res adhuc integra), disponendo la sospensione degli atti impugnati. La trattazione di merito è stata fissata per l’udienza pubblica del 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando i motivi di ricorso presentano prima facie profili di fondatezza e sussiste l’esigenza di preservare integra la situazione controversa sino alla decisione di merito, il giudice amministrativo può sospendere gli atti impugnati.
  • La valutazione cautelare della fondatezza delle censure è necessariamente sommaria e non preclude il loro esame approfondito nella fase di merito.
  • La sospensione cautelare può essere disposta per evitare che, nelle more della decisione di merito, l’esecuzione degli atti di ammissione a finanziamento e concessione del contributo renda irreversibili o alteri gli effetti della procedura controversa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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