Cassazione Penale, Ordinanza n. 13481/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Osserva che le censure non introducono questioni di legittimità effettive, ma si limitano a reiterare argomenti già vagliati e disattesi in appello con motivazione congrua, logicamente coerente e immune da manifeste incongruenze. In conseguenza dell'inammissibilità, richiama le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17/03/2025. Dal testo emerge che la difesa aveva già dedotto, in appello o nei precedenti gradi, profili di censura poi riproposti in cassazione: contestazione della configurabilità del delitto ascritto, anche sotto il profilo soggettivo; richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche; richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che i motivi sono inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità, essendo meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte con motivazione corretta e non illogica dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
È il reato ascritto all'imputato; la Corte richiama la ritenuta configurabilità del delitto, anche quanto agli elementi soggettivi, già confermata nei gradi di merito.
art. 131-bis c.p.
La Corte conferma la negata applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo il fatto incompatibile con tale giudizio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, trovano applicazione le conseguenze processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili motivi che si limitino a riprodurre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste incongruenze.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la difesa contesti in modo solo reiterativo la configurabilità del reato e il relativo elemento soggettivo senza indicare specifici vizi di legittimità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la concreta modalità del fatto e il giudizio complessivo sulla sua gravità risultino incompatibili con l'art. 131-bis c.p., secondo la valutazione di merito non manifestamente illogica.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se il diniego è sorretto da motivazione congrua e coerente con le emergenze di causa.
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