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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48891/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice patrimoniale, articolando sei motivi: (1) vizi di qualificazione e motivazione sulla bancarotta documentale: l'omessa tenuta di alcuni libri sarebbe configurabile come fattispecie 'specifica' dell'art. 216, comma 1, n. 2) l.f., che richiede dolo specifico anziché la 'generale' ritenuta dai giudici; (2) censura sulla valutazione del dissesto e sulla mancata dimostrazione dell'efficacia causale del ritardo nella richiesta di fallimento rispetto alla bancarotta semplice patrimoniale; (3) violazione dell'art. 522 c.p.p. per presunta condanna per bancarotta personale anziché societaria; (4) errori nella commisurazione della pena e rifiuto delle attenuanti generiche senza risposta adeguata; (5) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare, valorizzate in sentenza; (6) difetto di motivazione sulla determinazione della provvisionale a favore della parte civile.

La decisione

La Cassazione accoglie il primo motivo: ritiene che la Corte territoriale abbia erroneamente qualificato il fatto come bancarotta documentale 'generale' senza accertare se i libri contestati fossero mai stati istituiti per i periodi di interesse. Ne consegue che, se l'omessa tenuta riguarda la mancata istituzione del libro (fattispecie 'specifica' della prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 l.f.), è necessario provare il dolo specifico richiesto; in mancanza si deve procedere alla derubricazione nella fattispecie meno grave. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale e rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Il ricorso è invece dichiarato inammissibile o infondato nel resto: il secondo motivo è rigettato (la Corte d'appello aveva risposto alle obiezioni circa il patrimonio e l'efficacia causale del ritardo), così come il terzo e il quinto (nessuna trasfigurazione della contestazione; le dichiarazioni rese al curatore sono utilizzabili) e il sesto è inammissibile perché la provvisionale non è rimedio impugnabile in Cassazione. L'accoglimento del primo motivo assorbe il quarto (soprattutto sul trattamento sanzionatorio) nella parte derivante dal capo annullato.

Norme richiamate

  • art. 216 comma 1 n. 2) legge fallimentare

    art. 216 comma 1 n. 2) legge fall.

    La norma contempla due fattispecie alternative di bancarotta documentale: la prima (c.d. 'specifica') riguarda la distruzione, sottrazione o omessa tenuta (intesa come mancata istituzione) dei libri e richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio; la seconda (c.d. 'generale') riguarda invece la omessa scritturazione su supporti esistenti e non richiede lo stesso grado di dolo.

  • art. 217 comma 2 legge fallimentare

    La disposizione sulla bancarotta semplice documentale è richiamata per evidenziare la differenza rispetto alla fattispecie di cui all'art. 216: qui l'oggetto materiale è più limitato e la disciplina differisce anche sotto il profilo del dolo.

  • art. 223 legge fallimentare

    La norma sulle fattispecie di bancarotta impropria rinvia all'art. 216 per la definizione della tipicità della bancarotta documentale; la Corte territoriale ha agito correttamente nel richiamarne il contenuto per definire la tipologia contestata.

  • art. 63 comma 2 c.p.p.

    La norma prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; la Cassazione conferma che essa non riguarda le dichiarazioni rese al curatore fallimentare, che non rientra tra i soggetti indicati.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    art. 220 disp. att. c.p.p.

    La disciplina delle attività ispettive e di vigilanza non è riferibile all'attività del curatore fallimentare; le dichiarazioni rese al curatore sono dunque utilizzabili nei giudizi penali.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamata nella censura del ricorrente (sulla qualificazione della condotta come bancarotta personale vs societaria); la Corte ha ritenuto la censura infondata, avendo il richiamo normativo fatto riferimento corretto alla fattispecie contestata.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra 'omessa tenuta' intesa come mancata istituzione di un libro contabile (fattispecie 'specifica' dell'art. 216 comma 1 n. 2 l.f.) e la mera 'omessa scritturazione' su un libro esistente (fattispecie 'generale'); la qualificazione è determinante perché la prima richiede la prova del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.
  • Se l'accusa non dimostra che i libri mai istituiti o sottratti siano effettivamente mancanti per i periodi rilevanti, il fatto non può essere qualificato come bancarotta fraudolenta documentale 'specifica' senza prova del dolo specifico: ne può seguire la derubricazione in bancarotta documentale semplice.
  • Le dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare sono utilizzabili in sede penale e non sono soggette all'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 comma 2 c.p.p., perché il curatore non è autorità giudiziaria né polizia giudiziaria.
  • Non è possibile impugnare in Cassazione la determinazione della provvisionale civile disposta in sede penale, poiché si tratta di una statuizione discrezionale e non pienamente impugnabile con il ricorso per cassazione.
  • In sede di gravame il giudice deve motivare specificamente sulla consistenza patrimoniale e sull'efficacia causale di comportamenti omissivi (es. ritardo nella richiesta di fallimento) rispetto all'aggravamento del dissesto; la mancanza di ricostituzione del patrimonio netto e l'aumento dell'esposizione per interessi possono giustificare la responsabilità patrimoniale dell'amministratore.

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