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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14337/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il giudizio nasce dall'impugnazione, davanti al Giudice di pace, di un decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino straniero e notificato nello stesso giorno. Il ricorrente per cassazione ha dedotto quattro censure di omessa pronuncia: (1) nullità del decreto per difetto di sottoscrizione da parte del Prefetto o del Vicario, essendo stato firmato da un funzionario privo di delega; (2) nullità del decreto perché notificato in copia semplice e non in originale; (3) omessa valutazione della pericolosità dell'espellendo e dei presupposti costituzionali e convenzionali richiamati, secondo la prospettazione difensiva; (4) omessa pronuncia sulla dedotta inespellibilità ex art. 19 TUI per rischio di condanna a morte in caso di rimpatrio e per la presenza in Italia del nucleo familiare e il lungo radicamento sul territorio. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo che il controllo giurisdizionale fosse limitato alla legittimità formale dell'atto e alla sussistenza dei presupposti di legge, senza ravvisare elementi idonei a giustificare il trattenimento dello straniero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che il giudice di merito non si fosse pronunciato sulle questioni relative alla validità formale del decreto di espulsione e della sua notificazione, questioni potenzialmente decisive. Ha invece respinto il terzo e il quarto motivo, osservando che su tali doglianze vi era stata una pronuncia implicita, perché il Giudice di pace aveva limitato il proprio sindacato alla verifica della legittimità formale e dei presupposti legali dell'espulsione, così escludendo implicitamente le ulteriori deduzioni su radicamento familiare, rischio rimpatrio e inespellibilità. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Caserta, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare error in procedendo per omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione può essere concisa; gli argomenti non espressamente esaminati possono ritenersi implicitamente disattesi se incompatibili con la decisione.

  • art. 13, d.lgs. n. 286 del 1998

    comma 2; comma 2-bis; lettera c)

    il decreto di espulsione deve essere formalmente valido e sottoscritto da soggetto legittimato; il giudice deve verificare la validità formale dell'atto e i presupposti di legge.

  • art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato come base del ricorso introduttivo avverso il decreto di espulsione.

  • art. 19 TUI

    richiamato dal ricorrente per dedurre una condizione di inespellibilità in presenza di ostacoli al rimpatrio.

  • art. 8 CEDU

    invocato per sostenere la rilevanza dei legami familiari e del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

  • artt. 2, 10, co. 1, 29 e 31 Cost.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità dell'espulsione e della necessità di tutela dei legami familiari.

  • art. 73, co. 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato dal giudice di merito come reato per il quale lo straniero risultava condannato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione, il controllo del giudice riguarda anche la validità formale del provvedimento e la legittimazione del soggetto che lo ha sottoscritto; l'omessa pronuncia su una specifica contestazione relativa alla firma o alla delega integra vizio di omessa pronuncia se la questione è decisiva.
  • La notificazione del decreto di espulsione è un profilo autonomamente scrutinabile: se il ricorrente deduce di aver ricevuto solo una copia semplice e il giudice non si pronuncia sul punto, il vizio può essere rilevante in cassazione ove l'irregolarità sia idonea a incidere sulla validità dell'atto o della sua conoscenza.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la motivazione del giudice, pur sintetica, esclude implicitamente le tesi incompatibili con la decisione adottata; il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento delle parti.
  • Nel sindacato sull'espulsione, la deduzione di inespellibilità o di rilevanza dei legami familiari deve risultare effettivamente esaminata solo se la decisione non vi abbia già risposto, anche implicitamente, con un'impostazione che limita il proprio controllo ai presupposti legali e alla legittimità formale dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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