Cassazione Penale, Sentenza n. 38076/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la confisca di un immobile del valore di circa 13.000 euro sostenendo la mancanza di prova del nesso tra l'immobile e il profitto del reato. Ha contestato l'applicazione dell'art. 85-bis DPR 309/90 (e connessi artt. 240 e 240-bis c.p.) ritenendo che non sussistano il collegamento immediato e diretto tra bene e reato né la sproporzione rispetto a redditi leciti; ha inoltre osservato che il prezzo sarebbe stato pagato con assegno circolare, deducendo una fonte lecita del pagamento
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha ritenuto che la confisca, non risultando oggetto dell'accordo di patteggiamento, sia stata motivata correttamente ai sensi dell'art. 85-bis DPR 309/90 (richiamante art. 240-bis c.p.) e della disciplina sulla confisca per sproporzione (ex art. 12-sexies d.l. 306/1992, ora nelle norme citate). La Corte ha inoltre rilevato che i pagamenti relativi all'acquisto dell'immobile risultano in parte effettuati con vaglia postali e in parte con assegno circolare di provenienza non dimostrata; il Tribunale aveva valutato i redditi dichiarati come irrisori e incapienti rispetto all'acquisto, considerata la disoccupazione del ricorrente nel periodo rilevante. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina la sentenza di patteggiamento; qui indica la procedura con cui il Tribunale ha emesso la condanna definitiva impugnata
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n.309/1990
Configurano il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti contestato (hashish e cocaina) e le relative aggravanti; da tale contestazione deriva la possibilità di applicare misure patrimoniali specifiche
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309
Prevede la confisca nei reati in materia di stupefacenti anche richiamando i criteri di cui all'art. 240-bis c.p.; consente la confisca per sproporzione o quando il bene è funzionale al reato, senza richiedere sempre un nesso di pertinenzialità diretto
art. 240 c.p.
Regola la confisca per profitto del reato (cose che costituiscono profitto). La Corte ha citato la distinzione tra profitto diretto e meccanismi speciali di confisca previsti per stupefacenti
art. 240-bis c.p.
Norma sulla confisca per sproporzione e misure antimafia applicabili anche nei reati di cui all'art. 73 DPR 309/90; richiamata tramite l'art. 85-bis per giustificare la confisca anche in assenza di nesso diretto
art. 448, comma 2-bis c.p.p. e sentenza Sez. U. n. 21368/2019 (Savin)
Principio secondo cui dopo la modifica del 2017 il ricorso in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ammissibile per vizio di motivazione se la misura non è stata oggetto dell'accordo; la Corte richiama questo quadro per delimitare l'oggetto del controllo
art. 12-sexies d.I. n.306/1992 (oggi trasfuso nelle norme citate)
Prevedeva la confisca per sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati o l'attività svolta; principio ora integrato nelle norme sullo scioglimento/confisca per stupefacenti
art. 606 c.p.p.
Disciplina i motivi di impugnazione per la cassazione; la Corte ricorda che, per le misure non concordate nel patteggiamento, è possibile il controllo di motivazione secondo questa disciplina
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna per inammissibilità del ricorso e la possibilità di imporre al ricorrente il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per la condanna a 3.000 euro
Massime di principio
- In caso di patteggiamento, se una misura (es. confisca) non è stata oggetto dell'accordo, il ricorso in Cassazione è possibile ma richiede motivi specifici e non generici: i motivi vaghi portano all'inammissibilità
- Nel settore degli stupefacenti la confisca può essere disposta anche per sproporzione rispetto ai redditi dichiarati o alla capacità economica, senza bisogno di provare un nesso diretto tra bene e specifico profitto del reato
- Il giudice valuta la documentazione economico-finanziaria (modelli di pagamento, vaglia, assegni, dichiarazioni dei redditi, stato di occupazione). L'origine di somme pagate con assegni o vaglia deve essere documentata per contrastare la confisca per sproporzione
- La semplice indicazione di un mezzo di pagamento (es. assegno circolare) non esonera dall'onere di provare la lecita provenienza delle somme; l'ignota provenienza della provvista può favorire la confisca
- Chi impugna deve formulare censure precise e circostanziate sulla motivazione del giudice di merito; contestazioni generiche sul mancato nesso causale o sulla valutazione della prova sono rischiose in Cassazione
- Quando il Tribunale ritiene i redditi dichiarati incapienti e motiva compiutamente tale giudizio, è difficile per l'appellante ribaltare tale valutazione senza prove specifiche di fonti lecite aggiuntive
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