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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36028/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione incentrato su cinque censure: 1) richiesta di riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990 per le imputazioni di cessione continuata e detenzione di hashish (capo A e N), in ragione del ridotto ruolo organizzativo e del cosiddetto "piccolo spaccio"; 2) doglianza sulla responsabilità per detenzione di arma (capo G), con contestata omessa motivazione e richiamo alle norme sulle armi (legge 895/1967, legge 110/1975, legge 185/1990) e all'art. 697 c.p.; 3) richiesta di riqualificazione del fatto contestato al capo L) da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che gli imputati credevano di avere titolo a ottenere la restituzione o il controvalore della droga sottratta; 4) contestazione del mancato riconoscimento dell'attenuante di minima importanza (art. 114 c.p.) e del concorso nel reato di porto d'arma (capo M), sostenendo che il ruolo del ricorrente fu marginale e che non avrebbe conosciuto/portato l'arma; 5) dedotta assorbimento del porto illegale di arma (capo M) nel delitto di estorsione aggravata per uso di arma, ai sensi dell'art. 84 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nel merito la Corte di Cassazione ha ritenuto: 1) infondato il primo motivo, perché la gravità complessiva dell'attività di spaccio (numero di cessioni, disponibilità continuativa di ingenti quantitativi e consistente volume d'affari) esclude la configurabilità della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990; 2) inammissibile il secondo motivo perché la censura relativa al capo G) era nuova in cassazione (non dedotta specificamente in appello) e quindi improponibile; 3) infondato il terzo motivo: la Corte ha confermato che la condotta è estorsiva, non esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto la pretesa di ottenere il controvalore della droga sottratta non è tutelabile dall'ordinamento e l'elemento psicologico della consapevolezza dell'illiceità è stato accertato; 4) infondato il quarto motivo: la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto il concorso del ricorrente nelle condotte estorsive e nel porto/detenzione dell'arma e ha escluso l'attenuante di minima importanza alla luce del ruolo attivo e del ricevimento del profitto; 5) infondato il quinto motivo: il porto abusivo di arma è reato di pericolo distinto e non si assorbe nell'aggravante per uso di arma in un reato complesso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una somma di Euro 3.000,00 per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità (testo sentenza troncato sul beneficiario preciso della somma).

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    La disposizione che configura la fattispecie di "lieve entità" per reati sugli stupefacenti è interpretata restrittivamente: applicabile solo al "piccolo spaccio" caratterizzato da limitata portata, scarsa circolazione di merce e denaro e attività non protratta; elementi come disponibilità continuativa di ingenti quantitativi e frequenti cessioni escludono la lieve entità

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e insufficiente o contraddittoria motivazione); applicate per valutare l'ammissibilità e il merito dei motivi proposti

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2

    Rilevata nella censura relativa alla qualificazione delle armi; la Corte non ha esaminato il merito perché il motivo era nuovo in cassazione

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2

    Richiamata tra le norme sulle armi nella censura del ricorrente; mancata disamina per carenza di deduzione in appello

  • Legge 9 luglio 1990, n. 185, art. 2

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di armi; la Corte ha rilevato l'inammissibilità del motivo relativo

  • Codice penale, art. 697

    Richiamato dal ricorrente per la possibile configurazione della contravvenzione per possesso non qualificato di arma; la censura non è stata esaminata nel merito in cassazione

  • Codice penale, artt. 392, 393, 628 (terzo comma, n.1), 629 (secondo comma)

    arts. 392, 393, 628, terzo comma, n.1), 629, secondo comma

    Norme evocative della differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione e delle aggravanti per uso di armi e per pluralità di persone; la Corte applica la giurisprudenza consolidata che distingue i due delitti in base all'elemento psicologico

  • Codice penale, artt. 110 e 114

    Art. 110 (concorso di persone) usato per valutare il concorso nei reati; art. 114 (partecipazione di minima importanza) interpretato restrittivamente: l'attenuante non si applica se il concorrente ha avuto un contributo non marginale o se la norma speciale la esclude

  • Codice penale, art. 84

    Regola sull'assorbimento dei reati nel reato complesso; la Corte ha affermato che il porto abusivo di arma, reato di pericolo, non si assorbe nell'aggravante per uso di arma nell'estorsione/rapina

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma che dispone la condanna per le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La fattispecie di "lieve entità" per i reati di stupefacenti (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) va interpretata restrittivamente: elementi come disponibilità continuativa di ingenti quantitativi, frequenza delle cessioni e consistente volume d'affari escludono la configurabilità del "piccolo spaccio"
  • In Cassazione non possono essere proposte questioni nuove che non siano state dedotte con specificità in sede di appello: quelle sollevate per la prima volta sono dichiarate inammissibili
  • La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sull'elemento psicologico: se l'agente è consapevole dell'illiceità della pretesa si configura estorsione; la convinzione soggettiva di avere un titolo giustificativo può orientare per esercizio arbitrario, ma deve essere concretamente dimostrata
  • L'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.) non si riconosce se il contributo del concorrente è intervenuto in modo non marginale (es. partecipazione a provocazioni, ricezione del profitto) o quando norme speciali la escludono
  • Il porto o la detenzione abusiva di arma è reato di pericolo distinto dall'uso dell'arma come circostanza aggravante di altri reati; pertanto il porto non si assorbe automaticamente nell'aggravante prevista per estorsione o rapina
  • La motivazione della sentenza d'appello, se logica e coerente con gli elementi probatori (dichiarazioni, intercettazioni, elementi indiziari), difficilmente sarà ribaltata in sede di legittimità salvo vizi di diritto o manifesta illogicità

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