Sentenza n. 11202/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento 1) del decreto del Direttore dell'Ufficio Governo Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 24408 del 12.12.2022, con il quale sono stati definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2016-2017-2018, non notificato; 2) della nota di Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in data 14.8.2019 n. 0545641 prot., con la quale sono stati comunicati i fornitori dei dispositivi medici, non notificata; 3) della determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria del¬l'Alto Adige in data 30.11.2022 n. prot. A-001321 con cui sono stati certificati i dati dei fornitori dei dispositivi medici e gli importi soggetti a payback; 4) del decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; 5) del decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; 6) dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante i criteri per le modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; 7) della nota del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; 8) dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022; 9) dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; 10) di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato al ripiano dei tetti di spesa per i dispositivi medici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e provinciale relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, compreso il provvedimento provinciale di individuazione degli importi dovuti
Esito
La controversia
La società ha impugnato gli atti statali e provinciali concernenti il payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusi il decreto provinciale di individuazione delle aziende soggette al ripiano, gli atti di certificazione dei dati e degli importi, i decreti ministeriali, gli atti di intesa e gli atti presupposti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, provvedendo al pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti provinciali. La Provincia Autonoma di Bolzano ha depositato il provvedimento di accertamento del versamento e ha prestato il proprio consenso alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti. Poiché la ricorrente aveva effettuato il pagamento e la Provincia aveva accertato il versamento, è venuto meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti di payback. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la disciplina originaria degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento dei tetti di spesa.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].
Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi proposti contro i provvedimenti regionali e provinciali, una volta accertato il versamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nei giudizi promossi contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla definizione agevolata dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi a tali annualità.
- L'accertamento da parte della Regione o della Provincia autonoma dell'avvenuto versamento della quota agevolata, unitamente alla documentazione del pagamento, giustifica la dichiarazione giudiziale della cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro gli atti di payback.
- Quando la definizione agevolata dell'obbligazione di payback determina l'estinzione del debito e il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione, il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese secondo la previsione normativa richiamata.
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