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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21274/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione allo stato passivo di un credito bancario derivante da un rapporto di conto corrente assistito da fideiussione prestata dalla società poi fallita. La curatela contestava la prova del credito perché non risultava prodotta l'integralità degli estratti conto, con mancanza di un periodo del rapporto. Il tribunale respingeva l'opposizione allo stato passivo ritenendo non assolto l'onere probatorio, sia per l'assenza della serie completa degli estratti dall'inizio alla chiusura del rapporto, sia perché la documentazione prodotta riguardava solo operazioni di anticipazione e non consentiva di ricostruire tutte le movimentazioni né di verificare la congruità del saldo. La cessionaria del credito proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, nullità del procedimento e travisamento della prova, sostenendo che gli estratti conto fossero stati integralmente prodotti. La Cassazione dichiarava inammissibile quel ricorso ritenendo che la doglianza integrasse un errore di fatto revocatorio e non un errore di giudizio. Con il presente ricorso per revocazione la parte sosteneva invece che l'errore della Cassazione stesse nell'aver letto il ricorso originario come se denunciasse solo la mancata percezione dell'esistenza dei documenti, mentre esso censurava un vero travisamento probatorio e un errore di giudizio del tribunale; chiedeva quindi la revocazione dell'ordinanza di inammissibilità.

La decisione

La Corte, in sede rescindente, ha accolto la revocazione e ha revocato l'ordinanza n. 34855/2024, ritenendo che la precedente decisione avesse travisato il contenuto dell'originario ricorso, confondendo un motivo che deduceva un errore di giudizio e un travisamento probatorio con un mero errore di fatto. In sede rescissoria, però, ha nuovamente dichiarato inammissibile il ricorso originario contro il decreto del Tribunale di Roma, perché privo del necessario requisito di specificità e comunque incapace di investire integralmente la ratio decidendi del provvedimento impugnato: il ricorso si limitava ad affermare la produzione integrale degli estratti conto, senza censurare tutte le autonome ragioni poste a base del rigetto, tra cui la riferibilità degli estratti prodotti alle sole anticipazioni, l'incongruità del saldo finale e l'impossibilità di ricostruire tutte le movimentazioni. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché le parti intimate non hanno resistito. È stato inoltre dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la revocazione delle decisioni della Cassazione per errore di fatto, quando l'errore abbia inciso sulla decisione e non consista in una valutazione giuridica.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di fatto percettivo, non quando la pronuncia abbia effettivamente deciso il motivo, anche se con motivazione non condivisibile.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico: il motivo di censura deve individuare in modo preciso la prova asseritamente travisata e i contenuti essenziali della stessa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso originario come norma sulla valutazione della prova, ma la Corte sottolinea che il travisamento dedotto richiede comunque specificità nel ricorso.

  • art. 99, secondo comma, l.fall.

    Richiamato nel ricorso originario in tema di opposizione allo stato passivo e prova del credito insinuato.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato nel ricorso originario per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Usato nel ricorso originario per dedurre nullità del procedimento; la Corte chiarisce che non ricorreva un mero errore di fatto revocatorio.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma sul rito camerale richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la fissazione e trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La revocazione della decisione di cassazione per errore di fatto è ammissibile quando la Corte abbia letto in modo incompleto o divergente il contenuto dell'atto di ricorso, attribuendogli un significato diverso da quello effettivamente desumibile dagli atti.
  • Non ricorre errore di fatto revocatorio se la pronuncia ha comunque deciso il motivo, sia pure con motivazione non pienamente aderente alle argomentazioni della parte; in tal caso il vizio è, al più, di giudizio.
  • Il ricorso per cassazione che deduce travisamento della prova deve indicare con precisione quale prova sia stata travisata e in quali suoi contenuti essenziali; non è sufficiente una generica contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito.
  • Chi impugna un provvedimento deve censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione: se resta anche una sola ragione decisiva non attaccata, il ricorso è inammissibile.
  • In materia di credito bancario insinuato al passivo, la prova del saldo non può limitarsi ad affermazioni generiche sull'integralità della documentazione, ma deve essere tale da consentire la ricostruzione completa e coerente dell'andamento del rapporto e delle movimentazioni rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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